Rottamazione delle cartelle e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 33207 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la definizione agevolata delle cartelle esattoriali non comporta di per sé la cessazione della materia del contendere. Il giudice di legittimità non può dichiarare l’estinzione del giudizio quando dagli atti non è possibile verificare l’esatta corrispondenza tra le cartelle oggetto di rottamazione e gli avvisi di accertamento impugnati. In tale ipotesi, ove il contribuente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La natura sopravvenuta e non originaria dell’inammissibilità esclude il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, mentre le spese possono essere compensate per valorizzare la modalità deflattiva di definizione della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente riceveva due avvisi di accertamento, per IRES e IRAP, relativi agli anni di imposta 2007 e 2008. Gli atti derivavano da un processo verbale della Guardia di finanza che aveva riqualificato come giuridicamente inesistente l’acquisto di un complesso immobiliare, con conseguente indeducibilità delle quote di ammortamento.

La Commissione provinciale rigettava le doglianze della contribuente, rilevando la mancata prova del pagamento dei cespiti. Anche i giudici di appello confermavano la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nelle more del giudizio, con memoria depositata il 20 novembre 2025, il difensore chiedeva la declaratoria di cessata materia ed estinzione del giudizio, in ragione dell’adesione alla rottamazione delle cartelle e dell’avvenuto pagamento integrale, allegando istanza e quietanze.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere. Il collegio osserva che dagli atti non è possibile verificare l’esatta corrispondenza tra le cartelle oggetto di definizione agevolata e gli avvisi di accertamento impugnati. Manca, in particolare, la prova del collegamento tra la definizione intervenuta e le pretese tributarie oggetto del giudizio di legittimità.

Per questa ragione la domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta. La rottamazione produce effetti sul rapporto sostanziale, ma non consente al giudice di verificare se l’effetto estintivo abbia integralmente inciso su tutte le pretese azionate.

La Corte dichiara invece l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione. Il collegio valorizza la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente nella memoria, laddove afferma di non avere più interesse ad agire. Il venir meno dell’interesse, intervenuto in corso di causa, rende la impugnazione inammissibile.

Sul regime delle spese, la Corte dispone la compensazione, ritenendo di valorizzare la modalità di definizione deflattiva del contenzioso prescelta dalla contribuente. Quanto al contributo unificato, il collegio esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo, in considerazione del carattere sopravvenuto e non originario dell’inammissibilità.

Il provvedimento si chiude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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