Conto corrente bancario, oneri probatori e incompletezza degli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 17584 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario, l’istituto di credito e il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, secondo l’art. 2697 cod. civ. Spetta al correntista che agisca per la restituzione provare l’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, trattandosi di prova di un fatto negativo. Una volta esclusa la validità delle pattuizioni su interessi ultralegali o anatocistici e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare e avere può attuarsi anche con ulteriori mezzi di prova idonei a ricostruire le movimentazioni, non costituendo gli estratti conto l’unico strumento probatorio. Solo ove la ricostruzione integrale risulti impossibile, il giudice di merito può utilizzare, con adeguata giustificazione, i metodi di calcolo più idonei, compreso il criterio dell’azzeramento del saldo.
Il Fatto
Una società correntista convenne in giudizio la banca presso cui aveva intrattenuto, dal 1989, un rapporto di conto corrente, assumendo che le fossero stati addebitati interessi superiori al tasso legale, anatocistici e usurari, oltre alla commissione di massimo scoperto. Chiese la declaratoria di nullità delle clausole corrispondenti e la restituzione degli importi asseritamente percepiti in via illegittima.
Il tribunale respinse la domanda per difetto di prova. La corte di appello rigettò il gravame, applicando il principio della ragione più liquida ed esaminando subito il merito, e confermò il riparto dell’onere probatorio a carico della correntista. Quest’ultima ricorse per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che censurava la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e la tardiva composizione del collegio di appello, è dichiarato inammissibile. Quanto al fascicolo, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’acquisizione del fascicolo d’ufficio ex art. 347 cod. proc. civ. non è condizione di validità del giudizio di appello. Quanto al collegio, il ricorrente non ha riprodotto il verbale di udienza, violando l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e il principio di autosufficienza del ricorso.
Il secondo motivo, relativo all’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e all’art. 119, comma 4, T.U.B., è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza, dalla quale emerge che il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di esibizione, a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato. La facoltà può essere attivata anche in pendenza del giudizio, ma nel rispetto delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è invece fondato nei limiti indicati. La Corte ricostruisce il riparto dell’onere probatorio: spetta al correntista provare i fatti costitutivi, anche mediante il deposito degli estratti conto. Tuttavia, ove taluni estratti manchino, il correntista perde solo la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda per il periodo non documentato. Il giudice può valorizzare altra documentazione, le scritture contabili o gli estratti conto scalari, e può accertare gli addebiti non dovuti, di regola mediante consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte richiama inoltre le Sezioni Unite in tema di non dispersione della prova, secondo cui il documento ritualmente prodotto in primo grado conserva efficacia nel grado successivo e il giudice di appello ha il potere-dovere di esaminarlo su specifica istanza della parte, con le conseguenze processuali a carico della controparte che ometta la produzione in secondo grado.
La motivazione della corte distrettuale risulta non coerente con tali principi, avendo disatteso il gravame sull’onere probatorio. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, infondato il secondo e assorbito il quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla corte di appello, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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