Autosufficienza del ricorso in cassazione e motivazione dell’avviso catastale (Cass. civ. Sez. V n. 33743 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso catastale, il ricorso per cassazione che censuri la congruità della motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza sancito dall’art. 366 c.p.c., se non riporta testualmente i passi della motivazione dell’atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito. L’avviso di accertamento non è atto processuale, ma amministrativo, e la sua motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, costituisce requisito di legittimità dell’atto stesso: senza la sua integrale rappresentazione nel ricorso la Corte non può svolgere alcuna attività nomofilattica. La stima diretta dell’unità immobiliare, esprimendo un giudizio tecnico sul valore economico del bene, incide sull’attendibilità concreta della pretesa e non sulla legittimità dell’atto.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il classamento e la rendita di un immobile industriale, deducendo la carenza di motivazione e l’illegittima inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della c.d. decauville serventi l’impianto.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, ha dichiarato la carenza di motivazione dell’avviso e ha qualificato gli elementi contestati come componenti impiantistiche, escluse dalla stima in base alla disciplina della legge n. 208 del 2015. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia ha censurato la sentenza regionale per aver omesso di esaminare l’accertamento nella sua interezza, trascurando l’allegato contenente i criteri di rettifica della rendita e la relazione di stima fondata sull’accertamento originario.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il ricorrente non ha riportato il contenuto dell’avviso di accertamento, neppure per riassunto, così impedendo alla Corte di valutare la correttezza del giudizio espresso dal giudice tributario. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., impone di riportare testualmente i passi della motivazione che si assumono mal interpretati o pretermessi, perché l’avviso di accertamento è atto amministrativo e la sua motivazione è requisito di legittimità.

La Corte ha richiamato una pluralità di precedenti conformi, tra cui Sez. 5 n. 8312 del 2013, Sez. 5 n. 28570 del 2019 e Sez. 5 n. 23105 del 2024, osservando che solo la integrale rappresentazione dell’atto consente di verificare la corrispondenza tra il contenuto dell’atto impositivo e le doglianze del contribuente.

Un ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nel fatto che l’Agenzia non ha indicato quali sarebbero i dati oggettivi di stima pretermessi. Sul punto la Corte ha ricordato che la stima diretta dell’unità immobiliare, ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10 e del d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30, esprime un giudizio tecnico sul valore economico del bene, rispetto al quale la motivazione rileva ai fini dell’attendibilità concreta della pretesa, non della legittimità dell’atto.

Il secondo motivo, di analogo tenore, è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni. Il terzo e il quarto motivo, vertenti sulla qualificazione dei piani inclinati e sulla percentuale di valorizzazione, sono rimasti assorbiti per effetto dell’inammissibilità dei primi due e della conseguente conferma della nullità dell’avviso per difetto di motivazione. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente; la Corte ha escluso il versamento del contributo unificato aggiuntivo trattandosi di ricorso di amministrazione statale esentata per prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *