Rottamazione quater e rinuncia ai giudizi pendenti: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 46 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi, c.d. rottamazione quater, comporta l’assunzione, da parte del contribuente, dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione si riferisce, ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. Anche quando l’Ufficio non si sia pronunziato e non risulti integrata la fattispecie dell’art. 390 cod. proc. civ., la dichiarazione dimostra la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità. La scelta della soluzione premiale giustifica la compensazione delle spese e, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, esclude il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
Il Fatto
Un contribuente ricorre in Cassazione, con cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento, avente ad oggetto la tassazione separata del T.F.R. per il periodo di imposta 2005. Resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso; resiste altresì l’agente della riscossione.
Nelle more del giudizio di legittimità il contribuente deposita istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, rappresentando di avere aderito alla rottamazione quater con opzione per il pagamento dilazionato, di avere ricevuto dall’agente della riscossione il provvedimento di accoglimento con il piano di rateizzazione e di avere versato la prima rata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione degli effetti della dichiarazione di adesione. Questa comporta necessariamente l’assunzione, da parte del contribuente, dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione stessa si riferisce, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.
Il collegio esamina poi il profilo strettamente processuale. L’Ufficio non si è pronunziato sull’istanza e non risulta la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 390 cod. proc. civ.: l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura. La rinuncia, dunque, non è formalmente perfezionata.
Tale rilievo non è tuttavia decisivo. La dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, perché la definizione agevolata persegue una finalità premiale incompatibile con la prosecuzione del contenzioso. Ne deriva la pronunzia di inammissibilità, in coerenza con i precedenti richiamati dalla stessa ordinanza, Cass. n. 12743 del 2016 e Cass. n. 13923 del 2019.
Quanto alle spese, il collegio ne dispone la compensazione, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio dell’istituto, come affermato da Cass. n. 10198 del 2018. Infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, la Corte esclude il pagamento del c.d. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. n. 31732 del 2018 e Cass. n. 14782 del 2018. Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.