Opere d’arte non autentiche, danno e liquidazione equitabile (Cass. civ. Sez. II n. 2192 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del contratto di vendita di un’opera d’arte per aliud pro alio non comporta automaticamente il risarcimento del maggior valore che l’opera avrebbe conseguito nel tempo qualora fosse stata autentica. Il danno da inadempimento deve essere allegato e provato nel suo an, con riferimento al valore di mercato di un’opera similare e all’epoca storico-artistica di realizzazione. In difetto di tale prova è precluso il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., come pure alle presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., quando i fatti noti non siano ritenuti attendibili dal giudice del merito. Sul piano della responsabilità extracontrattuale, la casa d’asta risponde ex art. 2043 cod. civ. solo se sia provato l’elemento soggettivo; l’osservanza dell’obbligo informativo di consegna dell’attestato di autenticità e provenienza integra la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente acquistava nel 1986, in un’asta promossa dalla casa d’aste, un dipinto attribuito a un noto pittore, il cui acquisto era assistito da un’expertise di una studiosa dell’artista. Nel 1997, avendo deciso di rivendere l’opera, si rivolgeva alla medesima casa d’aste, che valutava il quadro in misura analoga al prezzo pagato. Ulteriori indagini rivelavano la non autenticità del dipinto: la mano di un terzo, forse successiva alla morte dell’artista, aveva completato l’opera e la firma apocrifa era stata sostituita a quella originaria cancellata.

Il Tribunale di Roma dichiarava risolto il contratto per inadempimento, condannando la casa d’aste alla restituzione del prezzo e rigettando le domande risarcitorie. La Corte d’Appello di Roma confermava integralmente la pronuncia, escludendo la prova sia del danno da inadempimento, sia di quello extracontrattuale. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 61, 62, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 1226 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.. Il ricorrente censurava il mancato rinnovo della C.T.U. in appello, il ricorso a un’asserzione della consulenza tecnica ritenuta erronea, l’omesso esame del periodo di realizzazione dell’opera e il mancato uso delle presunzioni e della liquidazione equitativa.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto tutti i profili. Preliminarmente ha disatteso l’eccezione di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012: il giudizio era stato introdotto con notificazione del 25.07.2008, anteriormente all’entrata in vigore della norma richiamata.

Nel merito, la censura sul mancato rinnovo della consulenza tecnica è stata qualificata come inammissibile istanza di revisione del fatto. Sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove idonee alla formazione del convincimento, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. Sez. 2 n. 19717/2022; Cass. Sez. 2 n. 21127 dell’8.08.2019). La Corte territoriale aveva plausibilmente argomentato che non spettava alla C.T.U. fornire la prova del maggior valore, bensì all’attore, che non aveva dimostrato l’esistenza e il valore di mercato di un dipinto similare per dimensioni ed epoca storico-artistica.

Quanto al danno extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 cod. civ., la Corte ha escluso la prova dell’elemento soggettivo, precisando che la fattispecie di reato prevista dall’art. 3, comma 2, legge n. 1062 del 1971, applicabile ratione temporis, era estranea alla valutazione del dolo in sede civile, non ritenuto provato in sede di merito. L’obbligo informativo previsto dalla normativa di settore era stato assolto dalla casa d’aste con la consegna dell’attestato di autenticità e provenienza già in primo grado, integrando la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass. Sez. 1 n. 2039 del 26.01.2018; Cass. n. 7299 del 03.07.1993). La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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