Dichiarazioni di terzi e presunzioni nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 41 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi, anche se plurime e concordi, hanno valore meramente indiziario e assurgono a fonte di prova presuntiva solo in presenza di altri elementi di riscontro, da valutare secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ. La dichiarazione di terzo sostitutiva di atto notorio non è assimilabile alla prova testimoniale, preclusa dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 come interpretato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 18/2000 e 395/2007, ma costituisce indizio ammissibile e utilizzabile da entrambe le parti nel rispetto del principio di parità delle armi. Il divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado è inesistente nell’ordinamento: il fatto noto accertato in base a una o più presunzioni gravi, precise e concordanti può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Il Fatto
Due contribuenti, già soci amministratori di una società cooperativa a mutualità prevalente, impugnavano gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno 2006, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, ritenendo la compagine non svolgere attività mutualistica e riqualificandola come società di fatto a essi riferibile.
La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto i ricorsi dei contribuenti. Avverso tale sentenza essi proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva l’Amministrazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’attribuzione di pieno valore probatorio alle dichiarazioni rese dai soci alla Guardia di Finanza, asseritamente mere dichiarazioni di terzi di valore solo indiziario. La Corte, pur riconoscendo in linea teorica la correttezza del principio, ha escluso la pertinenza della censura: i giudici di appello non si erano basati soltanto sulle dichiarazioni, pur plurime e concordanti, ma le avevano contestualizzate con le emergenze documentali, segnatamente con i documenti dell’impresa attestanti indennità di trasferta corrisposte senza titolo.
Sul secondo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione del divieto di doppia presunzione, per avere la Commissione dedotto in via presuntiva l’assenza dello scopo mutualistico e da questa risalito alla società di fatto. La Corte ha respinto la doglianza osservando che la fittizietà dell’inquadramento mutualistico non integra una presunzione semplice, ma deriva da un prudente esame delle risultanze istruttorie, ampiamente esposte nella motivazione.
La Corte ha ribadito che il cosiddetto divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altra norma dell’ordinamento. Il fatto noto accertato in base a presunzioni gravi, precise e concordanti può costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto. Nel caso concreto, la Commissione aveva comunque desunto gli elementi della società di fatto da una autonoma serie di dati concreti, operando un accertamento positivo.
Il terzo motivo denunciava l’illegittimo mutamento della causa petendi, per avere l’Amministrazione basato le proprie pretese su un accertamento induttivo puro solo nelle controdeduzioni di primo grado. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto né riassunto l’atto di accertamento, e comunque infondato, avendo l’Amministrazione meramente adeguato le difese alle contestazioni istruttorie.
Il quarto motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma è stato giudicato inammissibile: la censura denunciava una generica non considerazione delle prove, senza indicare i documenti né dar conto della loro decisività, attingendo in realtà il merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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