Ruralità ICI rileva solo con annotazione catastale nei termini (Cass. civ. Sez. V n. 26976 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite. L’immobile iscritto come rurale, con attribuzione della relativa categoria in conseguenza della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, non è soggetto all’imposta; se iscritto in categoria diversa, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento. Gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità presuppongono l’apposizione di una specifica annotazione, conseguita con l’osservanza, per modi e termini, della speciale procedura autocertificata. La domanda presentata oltre il termine fissato dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 non produce l’efficacia retroattiva quinquennale.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per ICI 2009, emesso da un Comune e riferito a fabbricati che la contribuente assumeva rurali. La CTR Marche, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’atto impositivo, ravvisando la ruralità dei fabbricati.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. La questione centrale riguarda il momento e le modalità con cui il riconoscimento della ruralità può dispiegare i propri effetti esonerativi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato solo con riguardo al secondo motivo, che assorbe il terzo; il primo è infondato. La Corte ha anzitutto escluso il vizio di motivazione meramente apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza di appello, statuendo sui motivi, ha affermato che la contribuente aveva provato il requisito della ruralità e che i fabbricati erano strumentali all’attività agricola. Non ricorre pertanto alcun vizio radicale.

Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di ICI, assume rilevanza la classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale non è soggetto all’imposta, mentre, se iscritto in categoria diversa, grava sul contribuente l’onere di impugnare il classamento.

Su questo punto la Corte conferma un orientamento consolidato: gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità richiedono, quale unico dato rilevante, l’apposizione di una specifica annotazione in atti, restando superate le originarie previsioni che correlavano l’effetto a una variazione del classamento catastale. In proposito richiama la giurisprudenza precedente, tra cui la pronuncia della Sez. V n. 22009 del 2024.

La Corte ribadisce poi che la domanda di variazione catastale non presentata secondo le modalità dell’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 non produce effetti dal quinquennio antecedente. Ciò vale anche quando la domanda sia stata presentata dopo il decorso del termine prorogato. Richiama sul punto le pronunce della Sez. V n. 12659 del 2017, della Sez. VI n. 16280 del 2017 e della Sez. V n. 10002 del 2022.

Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che il terreno era accatastato come rurale dal 2009, mentre per il fabbricato la richiesta di annotazione della ruralità era stata presentata solo nel 2014, dopo la notifica dell’avviso di accertamento. Da qui la cassazione della sentenza e la decisione nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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