Sanatoria del difetto di rappresentanza con effetti retroattivi anche nel rito previgente (Cass. civ. Sez. I n. 3538 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di rappresentanza o di autorizzazione della parte, nel processo civile regolato dall’art. 182 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2009, può essere sanato anche per iniziativa della parte mediante la regolarizzazione della costituzione in giudizio. La sanatoria opera con efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali, restando escluse solo le decadenze sostanziali. L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 9217 del 2010, pur formatosi sulla disciplina previgente, costituisce criterio interpretativo della stessa e ne anticipa la logica poi recepita dal legislatore. Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato solo con il decreto che lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera attestazione di cancelleria della mancata opposizione.

Il Fatto

La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per un credito vantato verso la stessa. L’opponente deduceva la falsità delle fatture, riferite a prestazioni mai richieste né conseguite, e di non aver mai accettato la cessione del credito. La banca chiedeva il rigetto dell’opposizione e, previa chiamata in causa del cedente, la condanna di questo a manlevarla.

Nel corso del giudizio l’opposta eccepiva la carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale dell’opponente, non munito del relativo potere. All’udienza successiva la società si costituiva nuovamente con procura alle liti rilasciata dal proprio amministratore unico. Il Tribunale di Cassino respinse l’eccezione, ritenendo il vizio sanato, e rigettò la domanda della banca per mancata prova del credito. La Corte d’Appello di Roma confermò la decisione, applicando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9217 del 2010. La ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, relativa alla carenza di prova della legittimazione sostanziale della ricorrente, il Collegio precisa che non si tratta di legittimazione processuale ma della prova della titolarità del diritto affermato. La ricorrente ha fornito idonea prova della titolarità mediante la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale con l’avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., dal quale emerge, per la descrizione dell’operazione e il link specificamente predisposto, l’inclusione del credito controverso nel portafoglio ceduto. L’eccezione è quindi infondata.

Quanto alla seconda eccezione, concernente la mancata notifica del ricorso al soggetto dichiarato fallito, la Corte esclude la configurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario. La causa è scindibile, non essendo stato contestato dal terzo il titolo della domanda principale. La domanda di garanzia era stata dichiarata inammissibile in primo grado con statuizione passata in giudicato, non impugnata. La citazione in appello era stata notificata al fallimento a mero titolo di litis denuntiatio. Non sussisteva quindi alcun interesse alla notifica del ricorso.

Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ. La Corte rileva che la sentenza d’appello ha correttamente applicato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9217 del 2010, secondo cui il giudice deve promuovere la sanatoria del difetto di rappresentanza, in qualsiasi fase e grado, con efficacia ex tunc e senza il limite delle decadenze processuali. Il richiamo alla riforma del 2009 non comporta applicazione retroattiva della nuova disciplina, ma valorizza l’orientamento ermeneutico prevalente come criterio interpretativo del testo previgente.

La Corte respinge poi la tesi del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Il decreto acquista efficacia di giudicato solo con il provvedimento che lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., che costituisce attività giurisdizionale di verifica della regolarità del contraddittorio, distinta dalla mera attestazione di cancelleria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *