Inammissibile il ricorso che mescola vizi di merito e di procedura (Cass. civ. Sez. I n. 3542 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una pluralità di questioni riconducibili a canoni di critica eterogenei, confondendo vizi procedurali e vizi sostanziali, senza enucleare con chiarezza i motivi riconducibili alle ipotesi tassative dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata: il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità. La censura che lamenti un’erronea valutazione del materiale istruttorio non integra la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., poiché investe il prudente apprezzamento del giudice di merito. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non configura il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di un imprenditore individuale su istanza di un creditore. La Corte d’appello di Roma respingeva il reclamo, rilevando il superamento delle soglie di fallibilità e la sussistenza di uno stato di insolvenza, desunti dalle scritture contabili, dalle dichiarazioni reddituali, dalle procedure esecutive pendenti e dall’esito negativo di un tentato pignoramento.

Avverso tale sentenza il soccombente proponeva due ricorsi per cassazione di identico tenore, depositati lo stesso giorno a poche ore di distanza. Al secondo resisteva con controricorso la creditrice istante.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, di identico tenore e proposti avverso la medesima statuizione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.

Nel merito, i quattro motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Ogni motivo censura ad un tempo vizi procedurali e vizi sostanziali, muovendo dall’omessa o erronea valutazione delle risultanze processuali e dalla violazione delle norme sulle soglie di non fallibilità e sull’insolvenza. Un simile coacervo di critiche, argomentate in maniera unitaria, non soddisfa l’onere dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che impone di articolare il ricorso in motivi riconducibili in modo immediato a una delle ragioni dell’art. 360 cod. proc. civ.

Il giudizio di legittimità è a critica vincolata. Il motivo deve essere tassativo e specifico, sì che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche del codice di rito. È perciò inammissibile la critica generica formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna fattispecie di vizio.

Quanto alla denuncia degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 20867 del 2020: la violazione dell’art. 115 ricorre solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile la doglianza che lamenti l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. La violazione dell’art. 116 è ammissibile solo nei limiti rigorosi in cui residua il sindacato sui vizi di motivazione. La documentazione ex art. 15, comma 4, l. fall. non assurge a prova legale.

Infine, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. se il fatto storico rilevante — superamento delle soglie e insolvenza — è stato comunque considerato (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). Il ricorso non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi disattese in appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e agli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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