Credito del Fondo garanzia PMI surrogato pubblicistico ruolo esecutivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 23434 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sorto per effetto del pagamento eseguito in favore del finanziatore a seguito dell’esecuzione della garanzia pubblica, non conserva la natura privatistica del rapporto originario ma assume connotazione pubblicistica in ragione della sua causa, essendo funzionalizzato al recupero di risorse pubbliche. Tale qualificazione comporta la sua riscossione mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, senza necessità di previa formazione di un titolo esecutivo giudiziale, sia nei confronti del debitore principale sia dei terzi prestatori di garanzie. La nullità di una clausola fideiussoria anticoncorrenziale rilevabile d’ufficio non elimina l’onere del fideiussore di eccepire tempestivamente la decadenza ex art. 1957 cod. civ., che costituisce eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni.
Il Fatto
Il 21 gennaio 2020 alcuni soggetti proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme versate dal Fondo di garanzia per le PMI, in qualità di garante di finanziamenti concessi alla società garantita, a seguito dell’escussione della garanzia e della surrogazione dell’ente garante. Gli opponenti contestavano la legittimità della riscossione coattiva, assumendo la natura privatistica del credito azionato e la necessità di un previo titolo esecutivo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, la respingeva, ritenendo il credito del Fondo di natura pubblicistica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando la questione della natura del credito del gestore del Fondo, conferma l’orientamento consolidato per cui, a seguito del pagamento eseguito in favore del finanziatore, il diritto restitutorio non è la prosecuzione del credito originario della banca, ma una pretesa autonoma con finalità pubblicistica, volta a riacquisire risorse pubbliche. La surrogazione ex art. 1203 cod. civ. non preserva la natura privatistica del credito, poiché la causa dell’intervento del Fondo ne muta la funzione. Tale qualificazione legittima l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 e all’art. 8-bis d.l. n. 3/2015, che consente la riscossione mediante ruolo senza titolo esecutivo, con esclusione dell’art. 21 d.lgs. n. 46/1999 in quanto la pretesa non deriva da un rapporto di diritto privato.
La Corte precisa che la procedura esattoriale è esperibile anche contro i terzi garanti, come emerge dalla lettera dell’art. 8-bis cit., che li contempla espressamente, e dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. III, ord. 4 dicembre 2025, n. 31619), superando il carattere meramente ricognitivo della norma. Né rileva la dedotta nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI, poiché il potere di rilievo officioso della nullità per violazione di norme imperative non elimina gli oneri di allegazione e prova, né consente di superare le preclusioni.
In particolare, la Corte distingue il piano della validità della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. da quello dell’eccezione di estinzione della garanzia: quest’ultima è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, che deve essere tempestivamente proposta dal fideiussore. La declaratoria di nullità ripristina solo il regime legale, senza supplire alla mancata deduzione. Infine, la Corte esclude profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione, atteso che le preclusioni processuali operano anche in presenza di nullità rilevabili d’ufficio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1203 c.c. – Surrogazione legale
- Art. 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale
- Art. 615 c.p.c. – Forma dell'opposizione