Sanzione disciplinare per condotta extralavorativa lesiva della dignità del collega (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15027 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del lavoratore tenuta fuori dal luogo e dall’orario di lavoro è disciplinarmente rilevante quando risulti oggettivamente idonea a ledere la dignità di un collega e a violare i principi di correttezza e integrità sanciti dal codice etico aziendale. In tal caso il comportamento, pur estraneo all’esecuzione della prestazione, incide sulla fiducia e sulla reputazione del datore di lavoro e giustifica la sanzione ai sensi degli artt. 2104, 2105 e 2106 cod. civ. e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970. Il giudizio sulla gravità e sulla proporzionalità della sanzione costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Le conseguenze ulteriori e autonome della condotta sul rapporto (mancata assegnazione di trasferimento o decurtazione del punteggio di valutazione) non integrano violazione del ne bis in idem, riguardando profili diversi della gestione del rapporto.

Il Fatto

La banca aveva irrogato al dipendente la sospensione disciplinare di dieci giorni per violenze psicologiche e fisiche in danno di un collega, durante un periodo di lavoro all’estero cui entrambi erano stati inviati per ragioni professionali. Il tribunale aveva dichiarato illegittima la sanzione; la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, l’aveva ritenuta legittima, valorizzando la violazione dei valori di correttezza e integrità del codice etico di gruppo.

Da quella decisione conseguiva anche il rigetto delle pretese del dipendente relative al trasferimento all’estero, all’incarico manageriale e al punteggio assegnato in sede di valutazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi; la banca ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si lamentano la nullità della sentenza per omessa considerazione delle difese orali e l’omesso esame di fatti decisivi. Entrambi sono dichiarati inammissibili: le difese non sono specificamente indicate, e la rivalutazione delle risultanze probatorie è riservata al giudice del merito. Il giudice non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva, potendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione adottata.

Il terzo motivo — violazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 cod. civ. e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 — censura la rilevanza disciplinare di una condotta extralavorativa. La Corte lo disattende: la Corte territoriale ha accertato che i fatti si svolsero durante il periodo in cui i dipendenti, inviati per conto del datore di lavoro a un programma di formazione, alloggiavano nel medesimo residence che fungeva anche da luogo di lavoro, a causa del periodo di lockdown pandemico. La condotta risulta quindi lesiva dei principi del codice etico e del codice di comportamento, che vietano offese e molestie idonee a ledere la dignità della persona o a creare un clima intimidatorio. La valutazione è rimessa alla corte territoriale ed è coerente con le regole interne all’organizzazione datoriale.

Il quarto motivo, sull’interrogatorio preventivo a sorpresa, è dichiarato nuovo perché non affrontato nel merito. La Corte ribadisce che, nelle indagini preliminari volte ad accertare un illecito disciplinare, la spontanea confessione del lavoratore non viola l’art. 7 della legge n. 300 del 1970, perché la contestazione presuppone la conoscenza dei fatti e non può che seguirne la valutazione. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Il sesto motivo esclude infine il ne bis in idem: le conseguenze ulteriori della condotta — il trasferimento e il punteggio decurtato — riguardano profili diversi della gestione del rapporto e non costituiscono duplicazione della sanzione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e all’ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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