Sanzione disciplinare al poliziotto e discrezionalità amministrativa (TAR Toscana n. 1142 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La locuzione “subito” contenuta nell’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981, non vincola l’amministrazione a un termine rigido e decadenziale, ma esprime una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, la cui congruità va valutata in relazione alle peculiarità del caso concreto. La valutazione circa la gravità dei fatti addebitati e la scelta della sanzione disciplinare costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento con cui la Questura gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. L’addebito riguardava la mancata custodia della radio portatile di reparto, smarrita durante un turno di servizio.

Avverso l’atto il ricorrente deduceva tre censure: la tardività della contestazione degli addebiti, il difetto di motivazione del provvedimento e l’eccesso di potere per sproporzionalità della sanzione. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituivano in giudizio, resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio rileva che la legge non individua, per il personale della Polizia di Stato, un termine per l’avvio del procedimento disciplinare. In forza del rinvio operato dall’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981 trova però applicazione l’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone la contestazione “subito“.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale chiarisce che la locuzione “subito” non fissa un termine prestabilito e vincolante, ma un limite temporale ragionevole e non dilatorio, da valutare in rapporto alla dinamica della vicenda. Il tempo di contestazione deve inoltre essere proporzionato all’incidenza e all’eco del fatto, oltre che alla necessità degli accertamenti preliminari. Nel caso concreto, tra la conoscenza dei fatti e la contestazione trascorrevano circa tre mesi: un intervallo che il Collegio giudica non irragionevole, tanto più che il ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa. La censura è quindi respinta.

Sul secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, il Tribunale osserva che l’atto di contestazione indica chiaramente i fatti e la norma violata, ovvero l’art. 4, comma 1, n. 10, del d.P.R. n. 737 del 1981. L’atto applicativo della sanzione, oltre a richiamare la contestazione, contiene la specificazione della ratio della misura, volta a sensibilizzare il dipendente a una maggiore diligenza nella custodia del materiale assegnato. Da tale indicazione si ricava la ragione per cui la condotta è stata qualificata come negligenza grave in servizio.

Sul terzo motivo il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la valutazione sulla gravità dei fatti e sull’applicazione della sanzione disciplinare è riservata all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, non sindacabile nel merito salvo che ricorrano le figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Nel caso concreto risulta applicato il minimo della pena, proprio in considerazione dei precedenti di servizio, mentre l’art. 5, n. 7, del d.P.R. n. 737 del 1981 prevede, per la medesima condotta, la più grave sanzione della deplorazione. La sanzione irrogata non è pertanto sproporzionata.

Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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