Diniego rinnovo permesso soggiorno per mancata impugnazione diniego presupposto (TAR Toscana n. 292 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ciascuna delle ragioni poste a suo fondamento è di per sé idonea a sorreggerlo ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990. Ne consegue che l’accertata legittimità anche di una sola di tali ragioni comporta l’assorbimento delle censure rivolte alle altre, poiché l’eventuale illegittimità di quest’ultime non incide sulla tenuta dell’atto. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che si fondi, tra l’altro, sulla mancata impugnazione di un precedente provvedimento di rifiuto, divenuto definitivo, è pertanto legittimo e la nuova istanza è correttamente respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di uno Stato terzo, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura territorialmente competente aveva respinto la domanda, rilevando l’irreperibilità e il disinteresse del richiedente alla definizione del procedimento avviato su sua stessa istanza. Rientrato nel territorio nazionale con un visto di reingresso, al ricorrente veniva notificato il diniego e, il 22 ottobre 2024, presentava una nuova istanza.
Con provvedimento della stessa data la Questura dichiarava irricevibile la nuova domanda: il richiedente era già destinatario di un decreto di rifiuto non impugnato e il visto di reingresso non era stato rilasciato sulla base del parere favorevole della Questura. Il ricorrente impugnava tale decreto davanti al TAR, deducendo la violazione del preavviso di diniego e contestando la rilevanza del parere sul visto. L’Amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione. La domanda cautelare era respinta e, in appello, riformata con ordinanza che disponeva il riesame della posizione del richiedente, cui la P.A. non dava seguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su due argomentazioni autonome e ciascuna idonea a sorreggerlo ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990: da un lato la carenza del parere favorevole della Questura, che avrebbe reso illegittimo il visto di reingresso, atto presupposto del titolo di soggiorno; dall’altro la sussistenza del pregresso provvedimento di rifiuto, non impugnato e perciò divenuto definitivo.
Il giudice amministrativo si sofferma sulla seconda ragione e ne rileva la decisività. Essa non risulta contestata nel ricorso introduttivo, che non impugna il primo diniego, ed è di per sé sufficiente a giustificare la reiezione della nuova istanza di rilascio del permesso. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Lazio, Roma, III, n. 6451 del 2024 e TAR Campania, Salerno, I, n. 735 del 2024.
Accertata la correttezza di uno dei due argomenti spesi dall’Amministrazione, il Tribunale ritiene di assorbire le ulteriori questioni afferenti alla legittimità del visto. Il principio applicato è quello per cui, quando il provvedimento impugnato si fondi su autonome ragioni giustificative, la legittimità anche di una sola di esse comporta l’assorbimento delle censure rivolte alle altre, restando ferma la prima, di per sé sufficiente a sorreggere l’atto. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, I, n. 1236 del 2023.
Il ricorso, infondato, è pertanto respinto, previo assorbimento delle doglianze relative al visto di reingresso. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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