Sanzioni Banca d’Italia in SGR: il bonifico ultra vires del direttore rientra nell’art. 190-bis TUF (Cass. civ. n. 28100/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 28100/2025 (c.c. 8 ottobre 2025, dep. 22 ottobre 2025; R.G.N. 1748/2022) — Presidente Aldo Carrato, Relatore Luca Varrone
Il principio di diritto
L’art. 190-bis TUF sanziona, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo (e del personale), l’inosservanza delle disposizioni richiamate — tra cui, per il tramite dell’art. 190 TUF, la violazione dell’art. 36, comma 4, TUF sulla separazione patrimoniale — quando essa consegue alla violazione di doveri propri e ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali. Ne resta esclusa l’interpretazione restrittiva che limita la fattispecie alla sola omessa dotazione di un’organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione: l’ordine di bonifico disposto dal direttore in assenza dei relativi poteri, idoneo a determinare una commistione tra il patrimonio della SGR e quello del fondo gestito, integra la condotta sanzionabile.
Il fatto
La Banca d’Italia irrogava all’ex direttore centrale di una società di gestione del risparmio una sanzione di euro 16.000 per violazione della normativa in materia di governance, organizzazione e controlli interni degli intermediari (art. 6 TUF; Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007; art. 190-bis TUF). La condotta contestata: l’8 settembre 2016 il dirigente aveva disposto, eccedendo i propri poteri e senza autorizzazione del consiglio di amministrazione, un ordine irrevocabile di bonifico senza indicazione di data, di 1,5 milioni di euro, dal conto della SGR a favore del fondo da essa gestito, richiesto dalla banca finanziatrice del fondo come condizione per un finanziamento.
La Corte d’appello di Venezia (sent. n. 2693/2021) annullava il provvedimento sanzionatorio: a suo avviso la fattispecie dell’art. 190-bis TUF, per non violare il principio di tassatività, andava circoscritta alla condotta di omessa dotazione di un’organizzazione idonea ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale, nella quale l’operazione contestata non rientrava. Ricorreva per cassazione la Banca d’Italia con due motivi; il dirigente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato su tre motivi.
La motivazione
Il primo motivo del ricorso principale è fondato. L’art. 190-bis TUF, nel testo applicabile ratione temporis, sanziona l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli artt. 188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2, quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali (lett. a). L’art. 190 TUF sanziona, tra le altre, anche la violazione dell’art. 36, comma 4, TUF: e la stessa sentenza impugnata aveva accertato che il bonifico, richiesto a titolo di garanzia dalla banca finanziatrice del fondo in ristrutturazione del debito, non era stato deliberato dal consiglio, che il dirigente non poteva ignorarne l’anomalia e che l’esecuzione avrebbe creato un rischio patrimoniale e una commistione tra patrimoni vietata dall’art. 36, comma 4, TUF.
Ricorre anche la condizione dell’incidenza rilevante sui profili di rischio: l’operazione è stata effettuata da soggetto privo di poteri, senza il vaglio dei profili di rischio operativo, legale e reputazionale da parte dell’unico organo competente; l’esecuzione del bonifico avrebbe esposto la società — che al 31 dicembre 2016 aveva disponibilità liquide per 2,982 milioni di euro — al rischio di intaccare la soglia minima di capitale prevista dal regolamento Banca d’Italia 19 gennaio 2015 sulla gestione collettiva del risparmio, lasciandola pressoché priva di liquidità; né l’interessato aveva saputo indicare le ulteriori giacenze finanziarie che assumeva disponibili. Il secondo motivo (normativa europea direttamente applicabile: Regolamento delegato UE 231/2013 e direttiva AIFMD, con subordinata pregiudiziale ex art. 267 TFUE) resta assorbito.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo — decadenza per superamento dei 180 giorni ex art. 195 TUF — è infondato: il termine per la contestazione decorre non dalla «constatazione del fatto» ma dall’«accertamento», cioè dal completamento dell’attività istruttoria (Cass. n. 26766/2024); nel caso di intervento di due autorità di vigilanza si presume, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante possa apprezzare le irregolarità quando riceve i rilievi dell’altra, ma non può recepirli acriticamente senza autonoma valutazione. Ricevuta la relazione Consob il 3 dicembre 2018, era ragionevole riconoscere alla Banca d’Italia uno spatium deliberandi di almeno tre mesi: la contestazione notificata il 3 settembre 2019 era tempestiva, con motivazione adeguata del giudice di merito, cui la verifica è riservata. Il secondo e il terzo motivo incidentale sono assorbiti e saranno valutati dal giudice di rinvio.
Implicazioni pratiche
La decisione chiude la strada alla lettura «organizzativa» dell’art. 190-bis TUF che ne faceva una norma sanzionatoria della sola carenza di assetti: anche il singolo atto ultra vires del vertice gestorio — qui un bonifico non autorizzato che avrebbe messo a rischio i requisiti patrimoniali — è condotta sanzionabile, quando viola una disposizione richiamata (nella specie la separazione patrimoniale ex art. 36, comma 4, TUF) e incide in modo rilevante sui profili di rischio. Per gli esponenti aziendali di SGR e intermediari, la difesa fondata sulla non imputabilità delle carenze organizzative non copre gli atti eccedenti le deleghe. Sul fronte procedimentale, il termine di 180 giorni resta ancorato all’accertamento e non alla mera ricezione degli atti ispettivi altrui: uno spatium deliberandi di alcuni mesi per la valutazione autonoma della relazione di altra autorità è legittimo, se congruamente motivato.
Esito: accolto il primo motivo del ricorso principale della Banca d’Italia (assorbito il secondo); rigettato il primo motivo del ricorso incidentale condizionato (assorbiti gli altri); sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
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