Mutuo, polizza assicurativa e procedura esecutiva immobiliare già avviata: il ricorso ABF è inammissibile su tre fronti (ABF Bari 3836/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3836 del 30 aprile 2026 (seduta 13 aprile 2026) — Pres. Tucci, Rel. Francesca Bartolini
I fatti
Il ricorrente lamentava la gestione irregolare di un mutuo stipulato il 25 gennaio 2016, sotto due profili: la mancata attivazione della polizza assicurativa collegata al finanziamento, nonostante ripetute richieste in tal senso, e le modalità ritenute scorrette con cui l’intermediario aveva condotto la procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti, in particolare per la mancata comunicazione degli atti nonostante fosse nota la sua residenza all’estero. Riteneva tali condotte all’origine della perdita dell’immobile, avvenuta nel 2021, e di ulteriori pregiudizi patrimoniali connessi al trasferimento, alla necessità di reperire una nuova abitazione in locazione e al deterioramento del bene, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
L’intermediario eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per essere il credito stato oggetto di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, nonché l’inammissibilità del ricorso per litispendenza, essendo tuttora pendente la procedura esecutiva immobiliare nella quale il ricorrente rivestiva la qualità di esecutato, e l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, riguardando le doglianze la fase genetica del rapporto risalente al 2016. Nel merito, deduceva che la polizza, di natura facoltativa, si era estinta per mancato pagamento dei premi, e che le comunicazioni relative alla procedura esecutiva erano state regolarmente effettuate all’indirizzo noto.
La decisione
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per tre ragioni cumulative. In primo luogo, sotto il profilo ratione temporis, poiché il rapporto di durata è sorto anteriormente al limite temporale di competenza dell’Arbitro e la doglianza attiene a un vizio genetico risalente al 2016 (richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11407/2024). In secondo luogo, sotto il profilo ratione materiae, poiché l’ABF è incompetente a decidere questioni relative alla validità e all’esecuzione di contratti assicurativi, quale è la polizza facoltativa oggetto di doglianza (richiamando ABF Milano n. 5267/2022 e ABF Bologna n. 13086/2023).
In terzo luogo, il Collegio rileva la preclusione derivante dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare: le doglianze relative alle modalità con cui l’intermediario ha comunicato gli atti nel corso dell’esecuzione non possono essere valutate dall’Arbitro senza sindacare, anche solo incidentalmente, la legittimità di atti e provvedimenti del processo esecutivo, materia riservata in via esclusiva al giudice dell’esecuzione (richiamando ABF Milano n. 21660/2018). Il Collegio precisa che tale preclusione opera anche quando la domanda proposta davanti all’ABF riguardi, in apparenza, la sola condotta dell’intermediario nella fase esecutiva, ove la relativa valutazione costituisca comunque presupposto logico-giuridico di questioni rimesse alla cognizione del giudice dell’esecuzione.
Il ricorso all’ABF è inammissibile quando le doglianze del ricorrente presuppongono, anche solo incidentalmente, una valutazione della legittimità di atti o provvedimenti adottati nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, trattandosi di materia riservata alla cognizione esclusiva del giudice dell’esecuzione.
L’esito
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, senza pronunciarsi sul merito delle doglianze.
Perché questa decisione conta, in pratica
Prima di rivolgersi all’ABF conviene sempre verificare tre cose: se la controversia riguarda una fase del rapporto anteriore al limite temporale di competenza dell’Arbitro; se investe la validità di un contratto assicurativo, materia sottratta alla sua cognizione; e se è già pendente un procedimento giudiziario — inclusa un’esecuzione forzata — che tocchi, anche indirettamente, gli stessi fatti. In presenza anche di uno solo di questi elementi, il ricorso rischia l’inammissibilità e le energie processuali vanno indirizzate altrove, tipicamente davanti al giudice dell’esecuzione.