Sanzioni Banca d’Italia, termine di contestazione e doveri dei consiglieri non esecutivi (Cass. civ. Sez. II n. 27813 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, il termine di decadenza previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notifica della contestazione decorre dal perfezionamento dell’accertamento, che si realizza con l’apposizione del visto del capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria. Le sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 144 e seguenti del TUB, nel testo anteriore al d.lgs. n. 72 del 2015, non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema di compatibilità con l’art. 6 CEDU; ne consegue che la lex mitior introdotta dal citato decreto non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima del 1° giugno 2016. In materia di vigilanza bancaria, i consiglieri non esecutivi sono destinatari di doveri di particolare pregnanza, rispondendo del mancato utile attivarsi a fronte di segnali di allarme, anche impliciti nelle anomale condotte gestorie.
Il Fatto
Un ex componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, avverso la delibera con cui il direttorio della Banca d’Italia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni.
La Corte d’appello di Roma rigettava la domanda. Secondo il giudice di merito, il consigliere aveva concorso, con il proprio voto favorevole, alla nomina a direttore generale di un manager che l’autorità di vigilanza aveva espressamente indicato come estraneo al vertice esecutivo, in contrasto con la richiesta di un radicale ricambio della governance. Avverso tale sentenza l’opponente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e resistito dalla Banca d’Italia con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla tardività della contestazione. Il giudice di merito aveva ritenuto tempestiva la notifica, valorizzando la complessità dell’attività accertatrice — scaturita dalle sollecitazioni della BCE e da documentazione redatta in inglese — e il perfezionamento dell’accertamento con il visto del capo del dipartimento vigilanza, avvenuto il 17 gennaio 2017. La Suprema Corte qualifica il primo profilo come giudizio di fatto, estraneo al sindacato di legittimità, e conferma il secondo, richiamando il costante orientamento secondo cui il termine di decadenza decorre dall’apposizione del visto, che suggella la conclusione della fase di accertamento.
Il secondo motivo investe il profilo della successione di leggi. Il ricorrente invocava l’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli introdotte dal d.lgs. n. 72 del 2015, prospettando una questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria. La Corte respinge la censura sul rilievo che l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 72/2015 limita l’applicazione delle nuove disposizioni ai fatti commessi dopo il 1° giugno 2016, data di entrata in vigore della normativa secondaria della Banca d’Italia.
Il Collegio esclude poi che le sanzioni di cui agli artt. 144 e seguenti del TUB abbiano natura sostanzialmente penale: non sono equiparabili, per gravosità economica e incidenza sui diritti fondamentali, a quelle previste dall’art. 187-ter del TUF per manipolazione del mercato. Cade, dunque, l’analogia con la pronuncia della Consulta che, in un diverso contesto sanzionatorio, aveva affermato la retroattività della lex mitior. Il principio di retroattività, del resto, non è assoluto e può essere ragionevolmente derogato dal legislatore.
Quanto agli ultimi motivi, la Corte ribadisce il ruolo e i doveri dei consiglieri privi di delega, richiamando il fermo indirizzo di legittimità. Essi sono tenuti ad agire in modo informato, a esercitare il monitoraggio sulle scelte degli organi esecutivi e a ostacolare l’evento dannoso. In presenza di segnali di allarme, la Banca d’Italia ha il solo onere di dimostrarne l’esistenza, mentre spetta all’amministratore provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta. Nessuna responsabilità oggettiva è così accollata, occorrendo condotta d’inerzia, fatto pregiudizievole, nesso causale e colpa. Nel caso concreto, il consigliere ha disatteso le prescrizioni dell’autorità di vigilanza. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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