Sospensione per incidente di costituzionalità e dies a quo della riassunzione (Cass. civ. Sez. II n. 2028 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sospensione necessaria del processo per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine perentorio di tre mesi per la riassunzione è costituito dalla comunicazione di cancelleria alle parti della pronuncia che ha definito la questione di legittimità costituzionale. Non rileva, a tal fine, la pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, che assicura la conoscibilità alla generalità ma non la conoscenza legale dei soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio. Sono parimenti irrilevanti le conoscenze acquisite al di fuori del processo, anche se apprese in altri giudizi nei quali sia stato proposto il medesimo incidente. Le irregolarità del procedimento incidentale non possono pregiudicare in modo irreversibile la posizione delle parti del processo a quo, che hanno legittimo affidamento sulla comunicazione dovuta dalla cancelleria.

Il Fatto

Due membri del collegio sindacale di una banca avevano proposto distinti atti di opposizione, ex art. 195, d.lgs. n. 58 del 1998, avverso una delibera sanzionatoria della Consob. Il giudice dell’opposizione, ravvisata la natura lato sensu penale della sanzione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 7, TUF, disponendo la sospensione del giudizio. La Corte costituzionale aveva restituito gli atti ai giudici rimettenti con una pronuncia che, secondo la Corte d’appello, riguardava anche quel processo.

Gli opponenti avevano poi depositato atto di riassunzione, ma il giudice del merito ne aveva dichiarato l’estinzione per tardività, considerando il termine decorrente dalla pubblicazione della decisione della Consulta in Gazzetta Ufficiale. Di qui i ricorsi per cassazione, che lamentavano la violazione degli artt. 295, 297, 298 cod. proc. civ. e dell’art. 29, legge n. 87 del 1953.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 4394 del 1996: la pubblicità legale delle pronunce della Consulta è insufficiente ad assicurare la conoscenza legale della decisione ai soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio. Solo la comunicazione di cancelleria determina la conoscenza concreta della pronuncia e fa decorrere il termine perentorio.

Tale indirizzo è stato costantemente seguito, come conferma Sez. I n. 2616 del 2006. Nel caso in esame, il giudice fiorentino si era discostato da questo approdo nomofilattico richiamando Cass. n. 7580 del 2013, che però attiene a una fattispecie eterogenea: la sospensione cd. anomala, disposta in un processo diverso da quello in cui l’incidente è stato proposto, dove non opera la trasmissione degli atti al giudice a quo.

La Corte chiarisce l’errore prospettico della sentenza impugnata: il rischio di quiescenza sine die non nasce dall’applicazione del principio delle Sezioni Unite, ma dalle irregolarità del giudizio incidentale. Nel caso concreto, l’omessa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la mancata osservanza degli adempimenti dell’art. 29, legge n. 87 del 1953 hanno impedito la restituzione degli atti e la comunicazione.

Accogliendo il primo motivo e assorbendo i restanti, la Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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