Verbale ispettivo e dati informatici: fede privilegiata solo sui dati estratti (Cass. civ. Sez. V n. 7550 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata. Fa fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dal pubblico ufficiale, nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati. I dati in sé restano oggetto di libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata. Non è pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza fondato su un verbale di ispezione dell’INPS, contestava alla società contribuente l’omesso versamento di ritenute su maggiori compensi corrisposti ai propri dipendenti per gli anni 2004 e 2005. La società impugnava i due avvisi di accertamento, eccependo l’insussistenza dei presupposti di fatto, l’errata interpretazione della normativa in materia di indennità di trasferta e l’intervenuta prescrizione del credito erariale.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi e annullava gli atti. La C.T.R. del Lazio, previa riunione, accoglieva gli appelli dell’Ufficio e dichiarava la piena legittimità degli avvisi. La società ricorreva quindi per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente la carenza di legittimazione ad impugnare del socio che aveva agito in proprio, non essendo stato parte nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità del suo ricorso.

Con il primo motivo la società deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, perché l’epigrafe indicava dati riferiti a una causa diversa. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell’intestazione comporta nullità solo se rivela l’irregolarità del contraddittorio o genera incertezza sui soggetti cui la decisione si riferisce; diversamente integra un mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della decisione e dagli atti processuali la parte pretermessa è inequivocamente individuabile. Nel caso concreto l’errore resta confinato all’epigrafe: il testo riporta correttamente i ricorsi riuniti, le sentenze impugnate e le parti del giudizio di appello.

Con il secondo motivo si contestava la validità dell’atto di appello, non essendo individuato l’organo titolare della capacità di stare in giudizio e non essendo stata prodotta la delega del sottoscrittore. Il motivo è rigettato. Il d.lgs. n. 546/1992 riconosce la qualità di parte processuale all’ufficio locale dell’Agenzia, organicamente rappresentato dal direttore o dal preposto al reparto competente, con ciò stesso delegato in via generale: è valida la sottoscrizione del preposto, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza all’ufficio o l’usurpazione del potere di impugnare. Parimenti infondata è la questione dell’autorizzazione, non essendo più applicabile l’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 dopo l’istituzione delle agenzie fiscali.

Il terzo motivo, il più rilevante, investe l’efficacia probatoria del verbale ispettivo INPS. La ricorrente sosteneva che l’estrazione e la rielaborazione di dati digitali in file autonomi avesse creato un documento informatico privo di traccia della fonte, in violazione delle norme del codice dell’amministrazione digitale. La Corte esclude la pertinenza del richiamo: le disposizioni invocate disciplinano i requisiti di validità delle scritture private, degli atti pubblici e delle copie informatiche, non la fattispecie. Nel caso concreto i dati estratti sono confluiti in un verbale cartaceo sottoscritto dagli operatori che, in quanto redatto da pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso dei fatti accertati. Non è quindi il documento informatico a fare fede, ma il verbale nella parte in cui attesta l’estrazione e la corrispondenza dei dati; risulta irrilevante il disconoscimento ex art. 2712 cod. civ., peraltro operato in via cumulativa su tutta la documentazione. I dati in sé sono oggetto di libera valutazione del giudice di merito, che la C.T.R. ha compiutamente svolto con riscontri esterni. Nel resto la contestazione è inammissibile, inerendo al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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