Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non hanno natura penale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19935 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni disciplinari irrogate nel contesto del pubblico impiego privatizzato non hanno natura penale. Il potere disciplinare del datore di lavoro non esprime la pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma il potere direttivo e di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’ente, con natura privatistico-contrattuale. Ne deriva che, stante la diversa natura delle sanzioni, non trova applicazione il principio della legge più favorevole invocato dal lavoratore. Non è altresì richiamabile l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare avviato dal datore di lavoro per gli stessi fatti oggetto di giudizio penale. Sul piano probatorio, compete al lavoratore che agisca per l’illegittimità della sanzione dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, secondo il riparto dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una azienda socio-sanitaria territoriale, impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quindici giorni, unitamente all’obbligo di versare all’azienda il compenso percepito per prestazioni svolte nel periodo 2012-agosto 2013, pari a 39.800 euro, per non aver richiesto la preventiva autorizzazione aziendale.

Il Tribunale respingeva la domanda, escludendo la retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013, che aveva aggiunto all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 una disposizione che escludeva, dall’agosto 2013, l’obbligo di previa autorizzazione per i compensi derivanti da attività di ricerca scientifica. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo inidonee le autorizzazioni ottenute negli anni antecedenti al 2012 e non provata la comunicazione all’azienda delle consulenze scientifiche. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 53, comma 6, lett. f-bis del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la legge entrata in vigore il 31 agosto 2013 avesse escluso l’obbligo di autorizzazione per l’attività di ricerca scientifica e che, trattandosi di sanzione afflittiva, dovesse applicarsi la legge più favorevole.

La Corte ha respinto la censura richiamando la propria giurisprudenza (Cass., Sez. L, n. 25485 del 26 ottobre 2017) e i criteri della Corte EDU valorizzati dalla Consulta (Corte cost., n. 276 del 16 dicembre 2016; Corte cost., n. 43 del 24 febbraio 2017). In materia di pubblico impiego privatizzato deve negarsi la natura penale delle sanzioni disciplinari: il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma del potere direttivo del datore di lavoro, di natura privatistico-contrattuale.

La sanzione disciplinare non è posta a presidio di interessi primari della collettività, tutelabili erga omnes, né assolve alla funzione preventiva propria della pena. L’interesse perseguito, anche quando i fatti integrino illecito penale, resta quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto. Da ciò la Corte ha fatto derivare l’inapplicabilità del principio della legge più favorevole e l’impossibilità di invocare l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., contestando il riparto dell’onere probatorio sulle autorizzazioni antecedenti al 2012. La Corte ha confermato che spettava al lavoratore, che aveva agito per l’illegittimità della sanzione, provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dal datore di lavoro e, in particolare, l’invio e la ricezione delle comunicazioni di autorizzazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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