Ferie retribuite e indennità di volo integrativa: retribuzione ordinaria al personale navigante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9516 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che escludano l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione feriale per il periodo minimo legale di quattro settimane, per contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 185/2005. Il criterio di calcolo della prestazione feriale non può limitarsi al solo minimo legale, ma deve garantire condizioni economiche paragonabili a quelle godute durante l’attività lavorativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Civitavecchia, in sede di opposizione allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di una compagnia aerea, aveva ammesso al passivo il lavoratore per importi dovuti a titolo di indennità di volo integrativa calcolata sui giorni di ferie goduti, contributi omessi al fondo di previdenza complementare e incrementi retributivi per l’anzianità maturata. La società aveva proposto opposizione, censurando il criterio di calcolo adottato dal giudice di merito, che aveva incluso tale indennità nella base retributiva del periodo feriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di retribuzione feriale. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a partire dalla sentenza Robinson-Steele del 2006, la Suprema Corte ha ribadito che l’espressione “ferie annuali retribuite” implica che il lavoratore debba percepire, nel periodo di riposo, la retribuzione ordinaria. Una diminuzione della retribuzione potrebbe infatti dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dal legislatore europeo.
La Corte ha quindi richiamato la nozione “europea” di retribuzione, precisando che essa comprende qualsiasi importo che si ponga in collegamento con l’esecuzione delle mansioni e con lo status personale e professionale del lavoratore. Con specifico riferimento al personale navigante di compagnia aerea, la Cassazione ha confermato che nel calcolo del compenso dovuto per il periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tener conto dell’indennità di volo integrativa, dichiarando la nullità delle clausole collettive che la escludono.
Quanto ai motivi concernenti l’asserita violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte li ha dichiarati inammissibili, trattandosi di censure che involgono profili di merito e che difettano dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. La quantificazione delle somme, frutto dell’accertamento del giudice di merito, è rimasta estranea al sindacato di legittimità. Infine, la Corte ha disatteso l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo che le questioni prospettate fossero prive di immediata rilevanza nel caso concreto.
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Nota della Redazione
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