Contributi ex INPDAP, differimento della prescrizione solo per le pubbliche amministrazioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17011 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali, previsto dall’art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995, introdotto dall’art. 19, d.l. n. 4/2019, conv. con l. n. 26/2019, opera esclusivamente per gli obblighi contributivi che fanno capo alle gestioni amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001. La norma non estende il differimento a tutte le contribuzioni afferenti alle gestioni ex INPDAP, prescindendo dalla natura pubblica del datore di lavoro obbligato. La valutazione sull’idoneità di un atto a interrompere validamente la prescrizione costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. La questione relativa alla natura di pubblica amministrazione del datore, involgendo accertamenti di fatto, non è deducibile per la prima volta in Cassazione.
Il Fatto
La controversia riguarda la pretesa dell’INPS, quale successore dell’INPDAP, al pagamento della contribuzione previdenziale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 nei confronti di un ente religioso datore di lavoro. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 1° ottobre 2021, aveva confermato la pronuncia di primo grado che riconosceva dovuti i contributi per febbraio e marzo 2003 e, in riforma, aveva dichiarato prescritto il credito relativo a gennaio 2003, ritenendo il messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2007 idoneo a interrompere la prescrizione solo per i mesi successivi.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione sia l’ente datore di lavoro, con tre motivi, sia l’INPS, con un unico motivo. La questione centrale attiene all’ambito applicativo della sospensione del termine prescrizionale introdotta dal comma 10-bis dell’art. 3, l. n. 335/1995, che l’Istituto riteneva estesa a tutte le gestioni ex INPDAP.
La Motivazione della Corte
I tre motivi del ricorso principale sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi mirano a un riesame del giudizio di fatto con cui i giudici d’appello hanno ritenuto che il messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2007 avesse validamente interrotto la prescrizione. La Corte ribadisce che la valutazione sull’idoneità dell’atto interruttivo costituisce apprezzamento di merito, sindacabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qui nemmeno invocabile per la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis, avendo i giudici territoriali confermato sul punto la decisione di primo grado.
Quanto al ricorso successivo dell’INPS, la Corte ne illustra la ratio decidendi sulla portata del comma 10-bis. Il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione dettata dai commi 9 e 10 dell’art. 3, l. n. 335/1995 è stato previsto, dal successivo comma 10-bis, limitatamente agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria che fanno capo alle gestioni amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001.
La tesi dell’Istituto, secondo cui il differimento riguarderebbe le contribuzioni afferenti alle gestioni ex INPDAP a prescindere dalla natura pubblica del datore obbligato, non è condivisibile in relazione alla genesi storica e alla ratio della norma, come già affermato da Cass. n. 31060 del 2024. La sentenza impugnata nulla dice sulla natura di pubblica amministrazione dell’ente ricorrente principale.
Trattandosi di questione che involge indagini anche su profili di fatto, essa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità senza precisare come e quando sia stata introdotta nel giudizio di merito, secondo Cass. n. 3473 del 2025. Anche il ricorso successivo è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità sono compensate per soccombenza reciproca e, in ragione della declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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