Sciopero occulto mediante certificati medici fittizi nei servizi essenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13181 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina della legge n. 146 del 1990, l’astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche fittizie, che giustifichino solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, ma siano in realtà da collegare a uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva nella sostanza proclamato dalle organizzazioni sindacali in modo occulto. La violazione dell’iter procedimentale di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990 è di per sé causa di illiceità dello sciopero e fonte di responsabilità per le sigle che lo abbiano organizzato o promosso. È irrilevante il verificarsi di un concreto pregiudizio al servizio, contando il dato obiettivo dell’astensione attuata senza le garanzie procedimentali.
Il Fatto
La vicenda riguarda la notte tra il 31 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015, quando nel territorio di Roma si registrò una massiccia astensione dal lavoro degli addetti alla Polizia Municipale. La Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali aveva sospeso il pagamento dei contributi associativi, per un importo di euro 20.000,00, nei confronti di alcune organizzazioni sindacali, ritenute responsabili di una preordinata e anomala astensione collettiva in violazione delle regole sull’esercizio del diritto di sciopero.
Le sigle sanzionate impugnarono i provvedimenti. Il Tribunale accolse il ricorso, ma la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4686/2021, riformò la decisione e rigettò la domanda. Le organizzazioni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo l’inammissibilità dell’appello avversario, l’erronea distribuzione degli oneri probatori e il vizio del ragionamento presuntivo posto a base della responsabilità sindacale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un’eccezione processuale, sollevata all’udienza, relativa al rispetto del diritto di difesa. La parte resistente si era limitata a costituirsi per partecipare alla discussione orale senza depositare controricorso. I ricorrenti lamentavano di non poter replicare alle difese svolte oralmente dalla controparte, perché l’art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ. non ammette repliche. La Corte ritiene l’assetto coerente con l’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. e non in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., poiché le obiezioni della Commissione attenevano a profili noti e propri del giudizio di legittimità, senza alcun effetto sorpresa.
Sul primo motivo, concernente l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, secondo cui l’impugnazione deve individuare le questioni contestate e affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che occorrano forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione. L’avere l’appellante censurato la valorizzazione di alcune circostanze e la svalutazione di altre integra un rituale appello, con effetto devolutivo.
Nel merito, la Corte affronta la questione centrale: se l’astensione collettiva realizzata attraverso giustificazioni formali delle assenze, quali permessi e malattia, possa qualificarsi come sciopero. Muovendo dal contesto dei servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della legge n. 146 del 1990, rileva che il diniego della prestazione fondato su certificazioni puramente formali, non corrispondenti a reali stati patologici, integra un’astensione dal lavoro che, se motivata da rivendicazione collettiva, non sfugge alla qualificazione come sciopero occulto. La Corte precisa che non si tratta di forme anomale di sciopero, ma di un’astensione occultata mediante giustificazioni ritenute fittizie.
Il ragionamento presuntivo della Corte territoriale è ritenuto immune da censure: l’incremento statistico delle assenze, più che quintuplicate per malattia, l’assenza di picchi epidemici e la convergenza dei comportamenti nel periodo di conflittualità sindacale costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non occorre un legame di assoluta necessità causale tra fatto noto e ignoto, bastando una conseguenza ragionevolmente possibile secondo criterio di normalità.
Quanto alla responsabilità sindacale, la Corte conferma che una volta organizzato e promosso lo sciopero, non rileva l’iscrizione formale dei partecipanti, contando solo il nesso causale tra l’iniziativa e il comportamento dei lavoratori. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, esclusa ogni deroga per le organizzazioni sindacali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.