Errore di calcolo del danno e personalizzazione: la Cassazione cassa la sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 5418 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del danno da fatto illecito protrattosi nel tempo, la sentenza che fondi il computo su una sommatoria errata delle somme già corrisposte è affetta da omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e da violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ. Parimenti errata è la pronuncia che ometta di sommare la posta del danno patrimoniale all’importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale prima della detrazione di quanto già versato, così alterando la base di calcolo di rivalutazione e interessi. La personalizzazione del danno non patrimoniale è illegittima, per insanabile contraddizione motivazionale, quando il giudice di merito la affermi nella misura massima senza esplicitare la percentuale concretamente applicata né la ragione del diverso trattamento riservato alle singole poste. Il ricorso incidentale notificato oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. è improcedibile.

Il Fatto

Un alunno di una scuola elementare era rimasto vittima di un incidente nel 1991, al ritorno da una gita scolastica. Il giudizio di merito si era concluso con una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva liquidato i danni subiti. Avverso quella pronuncia il danneggiato aveva proposto ricorso per cassazione; la Corte di cassazione, con ordinanza n. 911 del 17/01/2018, aveva cassato la decisione e rinviato la causa alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per rinnovare il giudizio sulla liquidazione.

Riassunto il giudizio di rinvio, il ricorrente ha articolato quattro motivi, denunciando errori di calcolo nella quantificazione del danno. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, proponendo ricorso incidentale; le altre parti intimate non hanno svolto difese. La causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi del ricorso principale investono errori di calcolo nella liquidazione. La Corte rileva anzitutto la discrasia tra la somma posta dalla Corte territoriale a base dei propri calcoli e quella risultante dalla sommatoria delle somme già versate dal Ministero, pari a € 706.823,31. Da tale errato presupposto i giudici di merito avevano riconosciuto al danneggiato un importo da corrispondere anch’esso errato, sul quale avevano poi computato interessi e rivalutazione.

Il primo motivo è pertanto fondato: l’omessa considerazione del dato contabile effettivo integra l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e la conseguente violazione delle norme sostanziali sul risarcimento. La Corte non si limita a rilevare l’errore, ma indica l’importo che avrebbe dovuto essere assunto a base del calcolo, rinviando al giudice del merito la ricomputazione.

Il secondo motivo è del pari fondato. La somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale non era stata sommata all’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale: ne derivava un’errata determinazione degli importi da detrarre rispetto a quanto pacificamente già corrisposto e, quindi, dell’importo sul quale riconoscere rivalutazione e interessi. La Corte censura inoltre la mancata esplicitazione del procedimento di devalutazione e successivo riadeguamento delle somme.

Anche il terzo motivo è fondato, per insanabile contraddizione interna alla motivazione d’appello sulla personalizzazione del danno. La Corte territoriale aveva affermato di riconoscerla nella misura massima, richiamando le tabelle del Tribunale di Milano, senza però indicare la misura percentuale concretamente applicata, né la ragione per cui essa era stata riconosciuta in grado diverso per le singole poste del danno non patrimoniale.

Il quarto motivo del ricorso principale resta assorbito. Quanto al contributo unificato e al relativo raddoppio, la Corte ribadisce che al giudice ordinario compete la sola statuizione sull’esistenza dei presupposti del raddoppio, richiamando Sez. U. n. 4315 del 20/02/2020. Il ricorso incidentale del Ministero, notificato oltre il termine di venti giorni dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. nella formulazione vigente nel 2021, è dichiarato improcedibile. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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