Giudicato penale assolutorio e riapertura del procedimento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13184 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata al pubblico dipendente, il giudicato penale di assoluzione formatosi ai sensi dell’art. 653, comma 1, cod. proc. pen. è rilevabile d’ufficio in cassazione anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata. Esso, da un lato, impone al giudice del lavoro di conformarsi alla statuizione penale e, dall’altro, consente, a richiesta dell’interessato, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito deve a sua volta adeguarsi al giudicato. Il divieto di nuovi documenti posto dall’art. 372 cod. proc. civ. non si estende a quelli che attestano la sopravvenuta formazione del giudicato, riconducibili alla categoria dei documenti sull’ammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il lavoratore, responsabile di un’area tecnica di un ente locale, era stato destinatario di un licenziamento disciplinare senza preavviso. All’esito di un procedimento penale era contestato l’addebito di essersi assentato più volte dall’ufficio per motivi personali senza timbrare il cartellino, conseguendo così un indebito profitto retributivo.

La domanda volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento era stata respinta dal Tribunale e, in sede di reclamo, dalla Corte d’appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. In sede di memoria ha dedotto fatti sopravvenuti: l’assoluzione in sede penale, divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste; l’istanza di riapertura del procedimento disciplinare; il suo accoglimento da parte dell’ente, con riconoscimento della liceità dei comportamenti contestati e reintegra, ma senza corresponsione delle retribuzioni pregresse.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la questione della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno. L’esistenza di un giudicato, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia impugnata. Non si tratta di un elemento di fatto, ma di un dato assimilabile agli elementi normativi astratti, destinato a fissare la regola del caso concreto.

Il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti. Esso mira a evitare giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem, e corrisponde a un preciso interesse pubblico consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche. Tale garanzia di stabilità, collegata ai principi del giusto processo e della ragionevole durata, preclude soluzioni interpretative fondate su formalismi non giustificati da effettive garanzie difensive.

Da ciò deriva che il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ. non trova applicazione. La norma si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli che attestano la successiva formazione del giudicato. Questi ultimi comprovano la sopravvenuta formazione di una regula iuris cui il giudice deve conformarsi e sono riconducibili ai documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 13916 del 2006, Cass. Sez. Un. n. 24664 del 2007, Cass. n. 1534 del 2018 e Cass. n. 12754 del 2022.

Nel merito, il giudice civile non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al dictum della sentenza di assoluzione non definitiva, quand’anche pronunciata perché il fatto non sussiste. Tuttavia l’assoluzione ai sensi dell’art. 653, comma 1, cod. proc. pen., se passata in giudicato, impone al giudice del lavoro di conformarsi e consente la riapertura del procedimento disciplinare. La Corte richiama Cass. n. 6660 del 2023 e Cass. n. 27130 del 2022.

Poiché il giudicato penale è sopravvenuto rispetto al ricorso e la formula assolutoria risulta assorbente rispetto ai motivi di ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, perché rivaluti l’intera vicenda alla luce dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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