Scomputo oneri e arricchimento senza causa nel piano attuativo (Cass. civ. Sez. III n. 11469 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un piano urbanistico attuativo, il diritto allo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione dal contributo concessorio matura in capo al titolare del permesso di costruire, e non al soggetto che si sia obbligato verso il Comune a realizzare le opere. Ciò che rileva è la sola realizzazione in fatto delle opere sull’area oggetto dell’intervento, sicché il beneficio si applica automaticamente al titolare del titolo edilizio. L’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. postula l’unicità del fatto causativo e non è esperibile quando l’arricchimento sia indiretto, derivando da una successione di fatti autonomi incidenti su distinte situazioni patrimoniali soggettive. Il difetto di prova del danno ingiusto preclude la domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel febbraio 2008 una convenzione urbanistica con un Comune per l’attuazione del PIRUEA di un’area. Nella convenzione si prevedeva che i costi delle opere di urbanizzazione, una volta sostenuti, fossero portati a scomputo degli oneri ex art. 16 del d.P.R. n. 380/2001. Con un accordo integrativo del giugno 2010 il Comune riconosceva il diritto di portare ulteriori costi in compensazione del costo di costruzione.
Con contratto del settembre 2011 il ricorrente trasferì il terreno a una società, senza cedere il diritto allo scomputo né quello alla compensazione. Appreso che la società, ottenuto il permesso di costruire, aveva beneficiato dello scomputo per oltre 407.000 euro, agì in via monitoria. Il Tribunale revocò il decreto; la Corte di appello dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. Ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, che denunciava contraddittorietà della motivazione di primo grado per un enunciato di segno opposto alla parte dispositiva, è infondato. In forza del principio di unità strutturale della sentenza, l’enunciato in questione integra un mero lapsus calami, errore materiale agevolmente riconoscibile, privo di incidenza sul tenore precettivo del provvedimento.
Logicamente preliminare è il quarto motivo, relativo alla responsabilità aquiliana. Il giudice di merito aveva negato la sussistenza del danno ingiusto, rilevando che il ricorrente conservava la proprietà di parte dei terreni e che non aveva provato né la futura impossibilità di beneficiare dello scomputo sull’area residua, né la reale diminuzione patrimoniale. Il ricorrente non attinge questa ratio decidendi, limitandosi ad asserire la limitatezza dei propri diritti di credito. Manca così la prova di un’incidenza decrementativa cagionata dallo scomputo riconosciuto alla società.
Accertata l’insussistenza del danno ingiusto, la Corte dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il residuo quarto motivo, che investivano l’illiceità della condotta e la titolarità del diritto allo scomputo. Sul punto osserva che lo scomputo matura in capo al titolare del permesso di costruire, indipendentemente da chi abbia assunto l’obbligo di realizzare le opere.
Il quinto motivo, sull’art. 2041 cod. civ., è infondato. La Corte ribadisce, richiamando Sezioni Unite n. 33954 del 2023, che l’azione postula arricchimento, impoverimento, nesso causale e difetto di titolo. Quanto al nesso, secondo il consolidato indirizzo espresso da Sezioni Unite n. 183 del 1963, esso richiede l’unicità del fatto causativo ed esclude la ristorabilità dell’arricchimento indiretto. Pur ammettendosi, in chiave equitativa (Sezioni Unite n. 24772 del 2008), il rimedio verso il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione, nel caso di specie lo spostamento è derivato da una successione di fatti autonomi: la convenzione, la vendita e infine lo scomputo. Il vantaggio vantato dalla società sarebbe poi derivato da un atto oneroso, non gratuito. Le spese di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.