Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specifiche indicazioni degli atti processuali (Cass. civ. Sez. 3 n. 22136 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione formulato in violazione del requisito, prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che impone di riportare nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito su cui le censure si fondano, nonché di fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo. La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non anche quando sia oggetto di censura la valutazione delle prove, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La considerazione di una sentenza, già presente agli atti del giudizio di primo grado, non costituisce un fatto nuovo in appello.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il rimborso di somme pagate alla società fornitrice di acqua per la quota di sua spettanza. L’opponente deduceva di non essere condomina e di non aver mai stipulato il contratto di somministrazione.
Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Napoli, ritenuta incontestata la circostanza dell’allaccio dell’immobile al servizio idrico condominiale e non contestato il malfunzionamento del contatore, accoglieva l’appello del condominio e condannava la ricorrente al pagamento della somma ingiunta. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi in quanto connessi, dichiarandoli inammissibili. I motivi risultavano formulati in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente debitamente riportato gli atti e i documenti del giudizio di merito su cui fondava le censure, né fornito puntuali indicazioni per la loro individuazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019.
La Corte ha rilevato che le argomentazioni del giudice del gravame erano state contestate in modo generico e senza specifico riferimento alle norme asseritamente violate, non essendo stato indicato dove fosse stata eccepita la carenza di legittimazione passiva in relazione alla locazione, né dove fosse stata contestata l’esistenza dell’utenza idrica. Al contrario, la circostanza che la fornitura fosse stata chiusa nel 2011 sembrava sconfessare la dedotta assenza dell’allaccio.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Casoria citata nel motivo, la Corte ha precisato che essa era già presente agli atti del giudizio di primo grado e che la sua considerazione in appello non costituiva un fatto nuovo, poiché la domanda del condominio traeva origine dal credito vantato dalla società somministrante. La corte di merito aveva posto a fondamento della decisione l’allaccio dell’immobile alla condotta idrica, l’esistenza del costo della fornitura e la quantificazione dell’importo, in forza della presunzione di correttezza del rilievo dell’operatore, secondo i principi richiamati da Cass. n. 21564/2022, Cass. n. 19154/2018, Cass. n. 23699/2016, confermati da Cass. n. 17401/2024 e Cass. n. 28924/2023.
La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che la censura atteneva in realtà alla valutazione delle prove, sindacabile solo nei limiti del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo, relativo alla carenza di legittimazione attiva dell’amministratore, è stato parimenti dichiarato inammissibile per la mancata riproduzione delle censure e perché il rigetto della domanda originaria per difetto di prova implicava necessariamente l’esame della legittimazione attiva. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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