Revocatoria dell’atto di scissione esperibile dal curatore fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 10478 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è sempre ammissibile, anche quando è esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 66 legge fallimentare, e può concorrere con l’opposizione preventiva dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 cod. civ. I due rimedi operano su piani distinti: la revocatoria tende all’inefficacia relativa dell’atto, rendendolo inopponibile al solo creditore pregiudicato, mentre l’opposizione è volta a farne valere l’invalidità. La scissione conserva natura traslativa, come conferma l’art. 2506 bis cod. civ., che qualifica la società scissa come “società trasferente”. Il giudice del merito può fondare la decisione su una perizia stragiudiziale anche se contestata, purché motivi adeguatamente la valutazione, in forza del principio del libero convincimento. Il ricorso alle nozioni di comune esperienza è riservato al giudice di merito e censurabile solo per inesatta nozione del notorio.
Il Fatto
La curatela di un fallimento aveva agito per dichiarare inefficace, nei propri confronti, l’assegnazione patrimoniale disposta in favore di una società con l’atto di scissione societaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione della società assegnataria.
La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: l’inapplicabilità della revocatoria per assenza di natura traslativa della scissione; la nullità della sentenza per motivazione apparente sul requisito dell’eventus damni, fondato su perizia di parte e fatto notorio.
La Motivazione della Corte
La Corte conferma integralmente la proposta di definizione anticipata del Presidente delegato. Sul primo motivo richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 gennaio 2020, causa C-394/18, che ha riconosciuto la possibilità per i creditori anteriori di intentare l’azione pauliana dopo la scissione, per far dichiarare quest’ultima inefficace nei loro confronti e aggredire i beni trasferiti alla società beneficiaria. La revocatoria ordinaria è quindi sempre ammissibile perché incide sull’inopponibilità relativa dell’atto al creditore pregiudicato, mentre l’opposizione ex art. 2503 cod. civ. è finalizzata a farne valere l’invalidità.
La tesi difensiva fondata sulla sostituzione del verbo “trasferire” con “assegnare” non persuade. La Corte osserva che l’art. 2506 bis, secondo comma, cod. civ. continua a denominare la società scissa come “società trasferente”. La natura traslativa della scissione risulta dal costante orientamento di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, e dall’interpretazione della Corte di Giustizia, cui il giudice nazionale deve conformarsi.
Sul secondo motivo il Collegio ribadisce che il giudice del merito può porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché ne motivi adeguatamente la valutazione, in ragione del principio del libero convincimento. La Corte d’Appello ha reso motivazione articolata, valorizzando i dati OMI del Ministero delle Finanze e la situazione concreta del mercato immobiliare.
Quanto al fatto notorio, il ricorso alle nozioni di comune esperienza è esercizio di potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per inesatta nozione del notorio, e non per insufficienza di motivazione; l’eventuale inveridicità può formare oggetto di revocazione, non di ricorso per cassazione. La contestazione della ricorrente è apodittica, tanto più che l’eventus damni è stato accertato sulla base di una pluralità di elementi concorrenti e non solo del fatto notorio.
Il ricorso è quindi inammissibile e, per la conformità della decisione alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., la Corte applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende, come ipotesi di abuso del processo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2503 c.c. – Opposizione dei creditori
- Art. 2506-bis c.c. – Progetto di scissione
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati