Sentenza costitutiva di annullamento della graduatoria e insussistenza del conflitto di giudicati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21797 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della medesima procedura. La modifica delle situazioni giuridiche prodotta in via definitiva non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e in apparenza incompatibili. Ne consegue che non integra un conflitto fra giudicati la fattispecie in cui il giudicato posteriore abbia inciso su un bene della vita ormai non più esistente. La P.A., nell’estendere a tutti gli interessati gli effetti del giudicato di annullamento, incontra l’unico limite, ricavabile dall’art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede, dell’obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze definitive favorevoli a chi abbia contestato la procedura.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno aveva indetto nel 2010 una selezione per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla F2 dell’Area III, subordinandola alla permanenza biennale in F1. La lavoratrice, inquadrata in F1 dal febbraio 2008, aveva ottenuto il passaggio in F2 dal 1° gennaio 2010. Il bando e la graduatoria furono impugnati da vari concorrenti non vincitori, fino alla sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013, confermata in appello e divenuta definitiva, che annullò la graduatoria nella parte in cui includeva dipendenti privi del requisito del biennio alla data del 31 dicembre 2009.
In esecuzione di quel giudicato, il Ministero escluse dalla graduatoria novantadue vincitori, tra cui la lavoratrice, retrocedendola in F1 e avviando il recupero delle somme corrisposte in eccesso. La lavoratrice agì davanti al Tribunale di Ravenna, che accolse la domanda; la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello dei Ministeri, ritenendo prevalente il giudicato posteriore formatosi in un diverso giudizio, a lei favorevole. Le Amministrazioni ricorsero per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i giudici di merito hanno errato nell’inquadrare il thema decidendum come questione di prevalenza tra giudicati in contrasto. Il criterio temporale, secondo cui il giudicato posteriore prevale sul primo, non è pertinente: la sentenza resa nel giudizio sfavorevole alla lavoratrice era di annullamento della graduatoria e aveva quindi natura costitutiva, ai sensi dell’art. 2908 c.c.
Una sentenza costitutiva costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico sostanziale e, una volta formatosi il giudicato formale, l’effetto prodotto diviene immutabile. La graduatoria era stata definitivamente annullata e riformulata; la pronuncia posteriore, di rigetto, non poteva ripristinare una graduatoria ormai superata, risultando inutiliter data per difetto di interesse. Manca, dunque, un conflitto fra giudicati, che presuppone l’identità di persone, petitum e causa petendi.
La Corte sottolinea inoltre il ruolo del litisconsorzio. Nei giudizi promossi da altri concorrenti, l’integrazione del contraddittorio verso i cointeressati rese loro opponibile la sentenza, ma non estese ad essi le domande altrui: chi, pur chiamato, resti inerte, non può fondare sul giudicato finale un diritto proprio e autonomo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 2019), la Corte ribadisce che il giudicato opera inter partes ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Quanto alla condotta della P.A., l’estensione degli effetti del giudicato di annullamento a tutti gli interessati è atto gestorio di diritto privato, da adottare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, con obbligo di condotta omogenea verso tutti i partecipanti. La Corte esclude poi che, ove pure si configurasse un conflitto, potrebbe applicarsi l’art. 39 c.p.c., poiché le fattispecie non sono identiche né in rapporto di continenza.
Accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione; il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.