Compensazione delle spese e sindacato di legittimità: la Cassazione esclude il controllo sulla motivazione non implausibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16697 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione con cui il giudice di merito esercita il potere discrezionale di compensare le spese di lite può essere censurata in sede di legittimità esclusivamente quando si risolva in un’enunciazione astratta, avulsa dalle risultanze di causa, ovvero illogica ed erronea, non essendo invece consentito un sindacato che si risolva in una diversa valutazione della ponderazione degli elementi operata dal giudice del merito. Il vaglio della Corte di cassazione sulla compensazione delle spese è, pertanto, un controllo di non implausibilità della motivazione, che deve risultare intelligibile, esente da aporie e lacune e non basata su ragioni labili o stereotipate. In tale quadro, la circostanza che la questione giuridica decisiva sia stata risolta solo in corso di causa dall’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite integra una ragione adeguata e coerente per compensare le spese del doppio grado, ancorché la giurisprudenza successiva non abbia più rimesso in discussione il principio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, accogliendo il gravame del contribuente e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato che questi non doveva alcuna somma in relazione a un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali, essendo maturata la prescrizione quinquennale. Nel contempo, il giudice territoriale aveva compensato integralmente le spese del doppio grado, rilevando che la questione relativa all’individuazione del termine di prescrizione applicabile ai contributi previdenziali dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta era stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità solo in corso di causa e, segnatamente, in epoca successiva alla proposizione dell’appello.
Il contribuente ha impugnato la sentenza in cassazione con due motivi, censurando la compensazione delle spese per violazione di legge e per omessa motivazione, sostenendo che già al momento dell’instaurazione del giudizio fosse consolidata la giurisprudenza favorevole all’applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, dichiarandoli infondati. In primo luogo, ha rammentato che la scelta di compensare le spese, ove accompagnata da una motivazione adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità se non per le anomalie radicali tipizzate: la Corte ha richiamato il costante orientamento per cui le ragioni del giudice di merito possono essere censurate solo quando si risolvano in un’enunciazione astratta, avulsa dalle risultanze processuali, oppure in una motivazione illogica ed erronea. Il controllo demandato alla Corte di cassazione è, quindi, un vaglio di non implausibilità, che rispetta l'”elasticità” costituzionalmente necessaria del potere giudiziale di compensare le spese.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata superasse ampiamente tale vaglio, essendo intelligibile e priva di aporie, e che le ragioni addotte trovassero solido riscontro nella evoluzione della giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito avevano, infatti, correttamente valorizzato che l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai crediti previdenziali in caso di mancata opposizione alla cartella esattoriale era stata affermata in modo univoco solo con l’intervento delle Sezioni Unite del 2016, dopo un periodo di contrasti ermeneutici, come dimostrato dalla circostanza che una diversa soluzione era stata in precedenza sostenuta da altre pronunce di legittimità.
La Corte ha, inoltre, escluso la fondatezza della censura relativa all’omessa motivazione circa le questioni assorbite, osservando che rispetto a queste ultime non può configurarsi una posizione di soccombenza in capo alla parte risultata vittoriosa, secondo il principio della “ragione più liquida”. Ha infine rigettato il ricorso e dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendovi luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, atteso che il resistente si era limitato a conferire procura senza svolgere attività difensiva.
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Nota della Redazione
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