Sentenza penale di assoluzione e giudizio tributario: nessun giudicato automatico (Cass. civ. Sez. V n. 17240 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, neppure quando i fatti accertati in sede penale siano i medesimi oggetto dell’accertamento finanziario. Essa costituisce una possibile fonte di prova che il giudice tributario è tenuto a valutare autonomamente, verificandone la rilevanza nello specifico ambito in cui è destinata a operare. Il nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.l. n. 87/2024, non si applica alle sentenze di assoluzione pronunciate dal GUP in esito a udienza preliminare, perché la norma richiede una pronuncia emessa in seguito a dibattimento. Ne deriva che la mancata considerazione di tale sentenza non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non potendosi escludere che il giudice di merito sarebbe comunque pervenuto al medesimo esito.

Il Fatto

L’Ufficio controlli della direzione provinciale di Bolzano, all’esito di una verifica della Guardia di Finanza, contestava a una società e ai singoli soci l’indebita deduzione di costi per complessivi € 58.950,00 nel 2008 e € 47.350,00 nel 2009, con determinazione di maggior reddito d’impresa e recupero ai fini IRAP e IVA in capo alla società e IRPEF a carico dei soci.

La C.t.p. di Bolzano, previa riunione dei ricorsi dei contribuenti, li accoglieva; la C.t.r. di Bolzano accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale pronuncia i contribuenti proposero ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 cod. civ., lamentando che la C.t.r. non avesse tenuto conto del compendio probatorio prodotto in giudizio. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché la censura si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di fatto: una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito, in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 34476/2019.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciavano l’omesso esame di un fatto decisivo: la sentenza penale di assoluzione, passata in giudicato, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fondata sugli stessi fatti oggetto del giudizio tributario. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza costante sulla efficacia della sentenza penale nel processo tributario.

Secondo tale orientamento, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere assunta come possibile fonte di prova, che il giudice tributario deve valutare autonomamente nell’ambito specifico in cui è destinata a operare (Cass. n. 17258/2019, Cass. n. 10578/2015 e Cass. n. 5720/2007). L’art. 654 cod. proc. pen., infatti, subordina l’efficacia vincolante del giudicato penale alla duplice condizione della identità dei fatti materiali e dell’assenza di limitazioni probatorie poste dalla legge civile.

Nel processo tributario operano i limiti probatori dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e, in materia di determinazione del reddito d’impresa, trovano ingresso anche presunzioni semplici (art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973): da qui l’esclusione di ogni automatica autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario.

La Corte ha poi escluso l’applicabilità del nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. Pur applicabile, secondo Cass. n. 23570/2024, anche ai giudizi pendenti in cui la sentenza penale sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87/2024, la norma non opera, secondo Cass. n. 26482/2024, per le assoluzioni pronunciate dal GUP in esito a udienza preliminare, come nel caso concreto, anziché in seguito a dibattimento.

Ne consegue che la mancata considerazione della sentenza penale non presenta il carattere della decisività ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dovendosi escludere che essa avrebbe certamente condotto la C.t.r. a un esito opposto e favorevole ai contribuenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

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