Costi infragruppo deducibili solo se provata l’effettiva utilità per la controllata (Cass. civ. Sez. V n. 9132 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, gli esborsi per servizi infragruppo addebitati dalla controllante alla controllata in forza di cost sharing agreements sono deducibili solo se la controllata trae dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. L’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza del costo grava sulla società che assume di aver ricevuto il servizio. Non bastano l’esibizione del contratto e la fatturazione dei corrispettivi: è necessaria la specifica allegazione degli elementi idonei a determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita. In presenza di direzione e coordinamento e di cash pooling, la sola esistenza di contratti tra le società del gruppo è dato neutro e non prova l’inerenza.

Il Fatto

Una società italiana, consociata di un gruppo multinazionale operante nel settore dei rivestimenti in polvere, era destinataria di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione. L’Ufficio recuperava integralmente a tassazione i costi per servizi prestati dalle consociate estere in favore della società italiana, contestando maggiori imposte ai fini IRES e IRAP e applicando una sanzione amministrativa.

La società impugnava l’avviso di accertamento; la CTP rigettava il ricorso. La CTR accoglieva l’appello e annullava l’atto, ritenendo provate l’effettività e l’inerenza dei costi infragruppo. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento degli altri due. Il quesito riguarda la deducibilità dei costi per servizi direzionali, amministrativi, legali e tecnici addebitati dalla controllante in virtù di appositi accordi.

Il Collegio richiama la regola secondo cui tali spese, pur funzionali al coordinamento tra filiale e sede centrale, possono qualificarsi inerenti ai ricavi solo se tradotte in servizi effettivamente e puntualmente resi, da cui la controllata tragga un’utilità effettiva, obiettivamente determinabile, adeguatamente documentata e tangibile.

La Corte censura la motivazione della CTR, che si limita a menzionare fatture, report, giustificativi di spesa e chiarimenti senza fare luce sulla misura e sulla consistenza del beneficio apportato alla controllata. La determinatezza o determinabilità dell’utilità resta avulsa dalla ricostruzione del giudice d’appello.

Sul piano probatorio, l’onere della specifica allegazione degli elementi necessari a determinare l’utilità effettiva o potenziale grava sulla società che assume di aver ricevuto il servizio (Cass. n. 32422 del 2018; Cass. n. 23027 del 2015; Cass. n. 6820 del 2020; Cass. n. 14016 del 1999; Cass. n. 23164 del 2017; Cass. n. 16480 del 2014; Cass. n. 17535 del 2019; Cass. n. 8001 del 2021). Non è sufficiente l’esibizione del contratto né la fatturazione dei corrispettivi.

Il fenomeno del gruppo è descritto come realtà giuridica plurale ma economicamente unitaria. Poiché la controllante è in condizione di governare l’attività delle controllate, anche per effetto della direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e del cash pooling, la sussistenza dei contratti è dato neutro e di superficie. Il giudice di merito deve quindi indagare tipologia dei costi, natura delle prestazioni, dimensione tangibile delle utilità e dettagliata documentazione degli esborsi. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2497 c.c.

Tutte le 30 sentenze sull'art. 2497 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *