Atti persecutori: lo stato d’ansia e il dolo si desumono dalle modalità delle condotte, anche con pochi episodi in un lungo arco di tempo (Cass. pen. 24283/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 24283/2026 (n. sez. 898/2026), depositata il 1 luglio 2026, R.G.N. 10122/2026 — udienza pubblica del 27 maggio 2026, Presidente Luca Pistorelli, Relatore Riccardo Nerucci.
Il principio di diritto
Nel reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) la prova dell’evento — il grave e perdurante stato d’ansia — e del dolo può essere desunta dalle concrete modalità delle condotte, quali la reiterazione, la platealita, la ricerca del contatto fisico e la manifestazione insistita della volontà di incidere sulla vita altrui, senza che il numero contenuto degli episodi o la loro distribuzione in un ampio arco temporale valgano, di per se, a escludere il reato o a declassarlo a molestie.
Il fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riduceva la pena inflitta all’imputata per i reati di atti persecutori e tentata sottrazione di minore, in danno di minori e dei loro genitori affidatari. L’imputata ricorreva per cassazione con quattro motivi: la mancata riqualificazione degli atti persecutori in molestie (art. 660 cod. pen.), stante il numero ridotto di episodi in quasi due anni; la contraddittorietà della motivazione sulla valutazione delle testimonianze delle persone offese, costituite parte civile; l’insussistenza dell’idoneità degli atti e del dolo nella tentata sottrazione; il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione.
La motivazione
Il ricorso e infondato. Quanto agli atti persecutori, l’evento e il dolo sono stati desunti dalle concrete modalità delle condotte — reiterazione, platealita, strattonamenti e abbracci prolungati nonostante l’opposizione, insistenza nel manifestare la volontà di portare via i minori, capacità di rintracciarli dopo il cambio di scuola — sicché il non breve lasso di tempo tra i fatti non ne indebolisce la prova. Il secondo motivo e generico: lamenta “incongruenze” delle testimonianze senza descriverle ne indicare gli atti in cui sarebbero rintracciabili. Il terzo trascura la connotazione violenta e invasiva di almeno due episodi e la reiterata manifestazione della volontà di prelevare i minori, idonee a rivelare la direzione inequivoca degli atti. Il quarto e infondato: il diniego delle attenuanti e congruamente motivato su preordinazione, reiterazione e precedenti specifici; la sospensione condizionale e preclusa dai limiti dell’art. 163 cod. pen. (recidiva reiterata e pena complessiva eccedente) e la non menzione dai presupposti dell’art. 175 cod. pen. La Corte rigetta infine la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, che si era limitata ad associarsi alle conclusioni del Procuratore generale senza offrire un utile contributo alla decisione.
Esito: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali; rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Implicazioni pratiche
Nel reato di atti persecutori la prova dell’evento (stato d’ansia) e del dolo può fondarsi sulle modalità oggettive della condotta — reiterazione, invasivita, ricerca insistita del contatto — senza che il numero contenuto di episodi o la loro distribuzione nel tempo valga, di per se, a escludere il reato o a declassarlo a molestie (art. 660 cod. pen.). Il motivo che lamenta “incongruenze” delle testimonianze deve descriverle e localizzarle negli atti, pena la genericità. Un ulteriore spunto pratico: la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se fornisce un contributo utile alla decisione; la mera adesione alle richieste del Procuratore generale, priva di argomenti, non e sufficiente.
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