Sequestro per equivalente su beni di terzi nella disponibilità dell’indagato (Cass. pen. Sez. II n. 12037 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere esteso ai beni formalmente intestati a un terzo estraneo al reato, purché ne risulti la disponibilità effettiva in capo all’indagato. La disponibilità ricomprende tutte le situazioni in cui i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo sia esercitato per il tramite di terzi. Spetta alla pubblica accusa provare tale disponibilità, con una valutazione pregnante del giudice sulla effettiva riconducibilità dei beni all’indagato, non essendo sufficiente la sola convivenza con il terzo intestatario.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Macerata rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca del profitto del reato di riciclaggio, provvisoriamente ascritto a un indagato. I beni immobili appresi erano intestati alla compagna convivente dell’indagato, terza interessata e odierna ricorrente.
Avverso tale ordinanza la terza interessata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima estensione del sequestro ai propri beni in fase esecutiva, la carenza della prova della fittizietà dell’intestazione e l’indebito trasferimento in capo a sé dell’onere di provare la legittima provenienza del denaro utilizzato per gli acquisti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dei limiti all’estensione del sequestro per equivalente ai beni intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato. Richiamando Sez. III n. 35771 del 20.01.2017 e Sez. III n. 14605 del 24.03.2015, ribadisce che tali limiti non sussistono, fermo restando l’obbligo per il giudice di una valutazione pregnante sulla disponibilità effettiva dei beni.
Nel caso concreto, il provvedimento genetico richiamava espressamente le risultanze della nota della Guardia di finanza, che evidenziava come i beni, pur intestati ad altri, fossero nella effettiva disponibilità dell’indagato. Tale emergenza esclude che il sequestro sia stato esteso solo in fase esecutiva: gli accertamenti sulla disponibilità erano già stati compiuti dalla polizia giudiziaria ed utilizzati dal giudice per giustificare il vincolo. Il dispositivo del decreto richiamava i beni nella disponibilità, e non solo nella formale titolarità, degli indagati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può applicarsi ai beni nella sola disponibilità dell’indagato, intendendosi per tale tutte le situazioni in cui i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo sia esercitato per il tramite di terzi (Sez. III n. 15210 dell’08.03.2012). La disponibilità deve essere provata dalla pubblica accusa.
Nel caso in esame, la Corte ritiene che l’onere probatorio sia stato assolto e che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato i presupposti del vincolo: gli immobili erano stati acquistati in un periodo in cui era in corso l’attività di indagine per riciclaggio; l’indagato aveva la piena disponibilità degli immobili, avendovi stabilito la propria casa familiare; la documentazione prodotta dalla difesa indicava solo un saldo iniziale privo di indicazioni sull’origine del denaro. La motivazione risulta coerente con gli standard probatori richiesti per la sussistenza dei presupposti del sequestro.
Il ricorso è pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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