Sequestro preventivo per ricettazione: il fumus richiede elementi ulteriori oltre al denaro non giustificato, ma il ricorso è solo per violazione di legge (Cass. pen. 22823/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 22823 del 19 giugno 2026 (R.G.N. 15503/2026) — Presidente Ignazio Pardo, Relatore Daniela Bifulco.
Il principio di diritto
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando o in procedendo e i soli vizi della motivazione tanto radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e non anche il vizio di motivazione o il travisamento del fatto. In tema di ricettazione, il fumus del reato non può desumersi, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro non giustificate, dalle sole modalità di occultamento e dalla mancanza di redditi leciti, occorrendo elementi ulteriori significativi della provenienza delittuosa; elementi che, se valorizzati dal giudice, rendono corretta l’applicazione del principio.
Il fatto
Il Tribunale di Bari aveva rigettato l’appello cautelare avverso il diniego di dissequestro di 24.000 euro, sottoposti a sequestro preventivo in relazione a una provvisoria imputazione per ricettazione. L’indagato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, travisamento del fatto e violazione dell’art. 42 Cost., e sostenendo che il fumus della ricettazione fosse stato desunto solo dalle modalità di occultamento e dalla mancanza di redditi leciti, senza gli “elementi ulteriori” richiesti dalla giurisprudenza, e che mancasse l’indicazione della finalità del sequestro.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Il vizio di motivazione e il travisamento del fatto non sono deducibili contro le ordinanze sul sequestro, ammesse a ricorso solo per violazione di legge, comprensiva della sola motivazione radicalmente mancante o incoerente (Cass. n. 49739/2023): vizio qui insussistente. Il ricorrente non si confronta con l’ordinanza, che aveva applicato correttamente il principio da lui stesso invocato (Cass. n. 28587/2024, Peritore): il Tribunale aveva fondato il fumus non solo sul denaro non giustificato, ma su elementi ulteriori — il precedente arresto per stupefacenti, il coinvolgimento in reati produttivi di profitto, le tracce di sostanza stupefacente sulla pellicola che avvolgeva il denaro, l’insufficienza dei redditi da lavoro, il trasporto del contante lontano dalla residenza. Manifestamente infondata, infine, la doglianza sulla mancata motivazione circa il nesso di pertinenzialità, trattandosi di sequestro preventivo — non probatorio — funzionale alla confisca del profitto o del prodotto del reato. Dichiara inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La decisione ricorda un limite tecnico spesso sottovalutato: contro i provvedimenti di sequestro — preventivo o probatorio — il ricorso in Cassazione passa solo per la violazione di legge, e non consente di censurare il vizio di motivazione o il travisamento del fatto se non nei casi estremi di motivazione radicalmente assente o incoerente. Sul piano sostanziale, il fumus della ricettazione a fronte di somme di denaro non giustificate non può fondarsi solo sull’occultamento e sull’assenza di redditi leciti, ma richiede elementi ulteriori che indichino la provenienza delittuosa: precedenti specifici, tracce riconducibili al reato-presupposto, sproporzione reddituale, modalità di trasporto. Per la difesa, contestare il sequestro impone dunque di aggredire proprio la tenuta di questi indici ulteriori, non di riproporre una diversa lettura dei fatti.
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