Detenzione domiciliare sostitutiva: prescrizioni e divieto di avvicinamento vanno motivati e individualizzati; garantite almeno quattro ore di uscita al giorno (Cass. pen. 28234/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 28234/2026 (deposito 24 luglio 2026) – Detenzione domiciliare sostitutiva, prescrizioni e divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Il principio di diritto
Nella detenzione domiciliare sostitutiva della pena detentiva breve, le prescrizioni e i divieti imposti al condannato devono essere specificamente motivati, individualizzati e conformi al paradigma legale: il condannato deve poter lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno per le ‘indispensabili esigenze di vita e di salute’ ex art. 56 della legge n. 689 del 1981, non solo per lavoro o salute; il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di comunicazione con la stessa ex art. 56-ter, comma 2, della medesima legge, di natura facoltativa, presuppone l’apprezzamento motivato del pericolo di reiterazione, l’indicazione specifica dei luoghi e il bilanciamento con l’interesse dei figli minori a mantenere contatti.
Il fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado (giudizio abbreviato), sostituiva la pena detentiva inflitta per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572, commi 1 e 2, cod. pen.) con la detenzione domiciliare sostitutiva di pari durata, imponendo una serie di prescrizioni e il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa. L’imputato ricorreva per cassazione con cinque motivi, contestando la responsabilità, l’aggravante della violenza assistita, il diniego delle attenuanti generiche e, in particolare, il contenuto e la motivazione delle prescrizioni della pena sostitutiva.
La motivazione
Il ricorso e’ fondato solo sul quarto motivo. I motivi sulla responsabilità per maltrattamenti sono inammissibili: in presenza di doppia conforme, la Corte d’appello aveva confermato l’attendibilità della persona offesa con adeguati riscontri, ribadendo che l’alternanza di violenze e periodi di normalità non esclude il reato abituale, che lo stato di soggezione non richiede un completo abbattimento della vittima e che la reciprocita’ delle offese non esclude il delitto se le parti si pongono su un piano asimmetrico di prevaricazione; l’aggravante della violenza assistita e’ confermata dagli episodi avvenuti in presenza dei figli minori; congruo il diniego delle attenuanti generiche. E’ invece fondato il motivo sulle prescrizioni della pena sostitutiva: esse figurano nel solo dispositivo, prive di specifica motivazione, con riferimenti a un programma UEPE non presente in atti, e contengono limitazioni equivoche (allontanamento consentito solo per lavoro o salute, a fronte del più ampio disposto dell’art. 56 l. n. 689/1981). Anche il divieto di avvicinamento e di comunicazione, facoltativo ex art. 56-ter, presuppone la valutazione motivata del pericolo di reiterazione, l’indicazione specifica dei luoghi e il bilanciamento con l’interesse dei figli.
Esito: la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, limitatamente alle prescrizioni e ai divieti della pena sostitutiva; inammissibile il ricorso nel resto.
Implicazioni pratiche
Quando la pena detentiva breve e’ sostituita con la detenzione domiciliare, il giudice deve calibrare prescrizioni e divieti in modo individualizzato e motivato, nel rispetto del minimo legale: va garantito l’allontanamento per almeno quattro ore al giorno per le indispensabili esigenze di vita e di salute, non solo per lavoro o salute. Il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa (facoltativo) richiede una motivazione specifica sul pericolo di reiterazione, l’indicazione dei luoghi e – nei rapporti familiari – il contemperamento con l’esigenza dei figli minori di mantenere contatti con il genitore. Per la difesa, e’ utile contestare prescrizioni generiche o più restrittive del paradigma normativo; il giudice del rinvio potra’ rivalutare l’attualità e il perimetro delle prescrizioni facoltative, trattandosi di situazioni dinamiche.
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