Sequestro probatorio di fatture: motivazione del P.M. non integrabile dal riesame (Cass. pen. Sez. III n. 1763 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata, la sua riconduzione alla fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l’ipotesi criminosa, non essendo esaustivo il mero richiamo alla norma violata. L’obbligo motivazionale deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura del bene, con indicazione della concreta finalità probatoria perseguita. Il Tribunale del riesame, a fronte della omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero. Il sequestro di documentazione diversa da quella riferibile ai capi di incolpazione, sorretto da motivazione meramente apparente, è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento per una pluralità di reati tributari contestati ai rappresentanti legali pro-tempore di una società consortile e delle società consorziate, il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio degli originali delle fatture emesse e annotate nel periodo 2019/2022. Il provvedimento veniva eseguito con l’apprensione anche delle copie del registro IVA e del registro degli acquisti.
La società ricorrente proponeva istanza di riesame ex art. 355 cod. proc. pen. avverso il decreto. Il Tribunale lo confermava, ritenendo non particolarmente invasivo l’intervento e non confidenziali i documenti. La società ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai principi di proporzionalità e di pertinenzialità della misura ablativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi consolidati in materia. Da un lato, la motivazione del decreto deve indicare, a pena di nullità, la condotta ipotizzata, la sua riconduzione alla fattispecie incriminatrice, la natura dei beni e la loro relazione con l’ipotesi criminosa, non essendo sufficiente il solo richiamo agli articoli di legge (Sez. 6 n. 37639 del 2019; Sez. 2 n. 46130 del 2023). Dall’altro, il Tribunale del riesame non può integrare le carenze motivazionali del decreto, individuando di propria iniziativa le finalità del sequestro (Sez. 2 n. 49536 del 2019).
Applicando tali principi, il Collegio distingue due categorie di documenti. Quanto alle fatture emesse dalle consorziate e annotate dalla ricorrente, la decisione del Tribunale è conforme alla giurisprudenza: sussiste una chiara correlazione temporale con i capi di accusa e le ragioni giustificative del decreto risultano congrue, essendo sufficiente il richiamo alla necessità di accertare le prestazioni indicate nelle fatture e la loro corrispondenza con quelle annotate.
Diversa è la conclusione per le ulteriori acquisizioni. La Corte rileva che l’indistinto sequestro di tutte le fatture emesse dalla ricorrente, comprese quelle indirizzate ai clienti, non trova aggancio nei capi di incolpazione e non è corredato da effettiva motivazione: il pubblico ministero si è limitato alla frase “ritenuto che sia fondamentale acquisire l’originale”. Si tratta di motivazione di mera apparenza, priva di contenuto effettivo.
Il Tribunale aveva tentato di superare i rilievi richiamando la scarsa invasività pratica dell’intervento e l’assenza di dati sensibili. La Corte replica che il riferimento alla non gravosità della stampa di una copia non coglie il nucleo delle censure sulla proporzionalità e che non è condivisibile l’apodittica affermazione sulla natura non confidenziale dei documenti. Quanto alle fatture verso i clienti, l’esigenza di ricostruire l’intero flusso delle prestazioni costituisce motivazione integrativa e sostitutiva, non consentita, rispetto alla lacuna del decreto.
La Corte precisa di non ignorare che il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma con la presentazione della dichiarazione e che il pubblico ministero può esercitare i propri poteri ablativi in termini più ampi rispetto alle indicazioni della polizia giudiziaria. Tali aspetti, tuttavia, avrebbero dovuto trovare adeguata trattazione nel decreto. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza limitatamente al sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle imputazioni provvisorie, con rinvio al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.