Reato continuato: obbligo di motivare i singoli aumenti di pena (Cass. pen. Sez. I n. 7243 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva, dopo aver individuato il reato più grave e fissato la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. L’ordinanza che non specifichi le singole frazioni di pena relative a ciascun reato posto in continuazione è priva di adeguata motivazione e va annullata sul punto. È invece immune da vizi il rigetto dell’istanza di estensione del vincolo, quando la continuità del disegno criminoso non risulti rappresentata e deliberata unitariamente dall’agente, non esaurendosi l’istituto nel programma di vita delinquenziale del reo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a una pluralità di reati per i quali risultava già giudicato con sentenze irrevocabili. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 luglio 2024, riconosceva la continuazione solo tra alcuni dei reati, rideterminava la pena complessiva e rigettava l’istanza per il resto.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo dedicato al trattamento sanzionatorio, per asseriti errori materiali, vizi motivazionali e violazione del divieto di riforma peggiorativa; il secondo incentrato sul parziale rigetto dell’istanza, per omessa valutazione degli elementi rivelatori di un medesimo disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui il giudice della continuazione, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è proporzionato all’entità dei singoli aumenti.
Tale onere consente di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che siano osservati i limiti dell’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale. Nel caso concreto l’ordinanza impugnata non reca alcuna motivazione precisa sulle singole frazioni di pena: il profilo è assorbente e determina il riconoscimento del vizio sul trattamento sanzionatorio.
Il secondo motivo è invece infondato. La Corte ribadisce che l’istituto della continuazione postula che l’agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 e i precedenti di Sez. I n. 15955 del 2016 e Sez. I n. 11564 del 2012.
Il giudice dell’esecuzione ha esposto in modo piano e non illogico le ragioni della mancata estensione del vincolo, facendo riferimento alle epoche di commissione e alla natura dei reati. Il provvedimento supera quindi il vaglio di legittimità, arrestarsi dovendo il sindacato della Corte alla verifica del rispetto delle norme giuridiche, delle regole della logica e dei canoni di apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso propone sul punto una ricostruzione alternativa preclusa in sede di legittimità.
Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso è rigettato. In sede di rinvio dovrà applicarsi l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, nonché l’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità del giudice che ha pronunciato l’ordinanza sull’istanza ex art. 671.
Nota della Redazione
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