Sequestro probatorio nullo se fondato su una notizia di reato generica: vietato il sequestro esplorativo di email (Cass. pen. 6184/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6184/2026, decisa in camera di consiglio il 15 dicembre 2025 (R.G.N. 24654/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatrice Emilia Anna Giordano.

Il principio di diritto

La legittimità del sequestro probatorio presuppone una notizia di reato che, nel contenuto ora definito dall’art. 335-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022), rappresenti un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice; il decreto deve enunciare il fatto con i suoi elementi costitutivi (art. 253 cod. proc. pen.). È illegittimo il sequestro esplorativo, diretto a ricercare la notizia di reato anziché a confermarla. Il sequestro massivo di dispositivi informatici deve rispettare il principio di proporzionalità, indicando i criteri di selezione del materiale; la restituzione dei dati non ammette il previo trattenimento di copia.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Genova aveva confermato un decreto di sequestro probatorio avente a oggetto le caselle di posta elettronica aziendali del ricorrente, indagato per corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 110, 318, 321 cod. pen.). Le indagini riguardavano il rilascio di biglietti gratuiti o fortemente scontati a circa settanta pubblici ufficiali della Capitaneria di Porto da parte di dipendenti e funzionari di alcune società di navigazione. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la tardività e l’indeterminatezza dell’iscrizione a suo carico, l’insussistenza del fumus del reato, il difetto di proporzionalità del sequestro e la sua natura esplorativa.

La motivazione

La Corte ha accolto il ricorso. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha definito il contenuto della notizia di reato (art. 335-bis cod. proc. pen.): l’iscrizione oggettiva richiede la rappresentazione di un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, con la descrizione di tutti gli elementi fattuali (condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità); l’iscrizione soggettiva presuppone veri e propri “indizi” a carico della persona, non meri sospetti, ma neppure la gravità indiziaria. Nel caso di specie l’iscrizione a carico del ricorrente era vaga e indeterminata, ridotta a elenchi di nominativi e all’indicazione delle norme violate, priva della descrizione dell’accordo corruttivo e del nesso sinallagmatico: la corruzione per l’esercizio della funzione, quale reato-contratto, postula la prova dell’accordo e non si risolve nella mera fruizione dell’utilità.

Su tale base carente, il decreto di sequestro — redatto per elenchi e sfornito dell’enunciazione del fatto richiesta dall’art. 253 cod. proc. pen. — si è risolto in una misura massiva e di natura esplorativa, diretta a cercare la notizia di reato più che a confermarla, in violazione del principio di proporzionalità che, per i dispositivi informatici, impone di illustrare le ragioni del sequestro omnicomprensivo o i criteri di selezione del materiale. Il Tribunale del riesame non aveva esercitato un controllo effettivo, limitandosi a recepire la tesi accusatoria. La Corte ha perciò annullato senza rinvio l’ordinanza e il decreto, ordinando l’immediata restituzione del materiale senza trattenimento di copia dei dati informatici, non consentito perché darebbe luogo a un autonomo vincolo.

Implicazioni pratiche

La decisione è un riferimento pratico rilevante dopo la riforma del 2022: il sequestro probatorio — e in particolare quello, invasivo, di caselle di posta e dispositivi informatici — non può poggiare su una notizia di reato generica o su un’iscrizione soggettiva priva di indizi. Il decreto deve enunciare il fatto con i suoi elementi costitutivi; nel reato di corruzione occorre indicare l’accordo e le funzioni asservite, non bastando l’elargizione dell’utilità. Sul piano difensivo, resta centrale il controllo di proporzionalità sul sequestro informatico (criteri di selezione, parole chiave, perimetrazione temporale) e il divieto di trattenere copia dei dati restituiti. Al Tribunale del riesame è richiesto un controllo di legalità effettivo, non meramente formale.

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