Differimento pena e detenzione domiciliare per madre detenuta: il domicilio inidoneo blocca anche il beneficio “umanitario” (sent. 39550/2025)
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza n. 39550/2025, Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025, depositata il 9 dicembre 2025 (R.G.N. 27593/2025) – Presidente De Marzo, Relatore Calaselice.
I fatti
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato le richieste di una condannata a trent’anni e sette mesi di reclusione (per numerosi reati di furto anche in abitazione) volte a ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena, in via subordinata la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen., il differimento obbligatorio per stato di gravidanza e quello facoltativo per grave infermità. La donna, madre di numerosi figli minori e affetta da tumore al seno, aveva nel frattempo partorito prematuramente durante un ricovero ospedaliero.
Il ricorso
La difesa ha proposto ricorso per cassazione su due motivi: la violazione dell’art. 25, comma secondo, Cost. in relazione agli artt. 146 c.p. e 684 c.p.p., sostenendo che il d.l. cd. Sicurezza del 2025 (che ha reso facoltativo il differimento un tempo obbligatorio per madri di infanti) non fosse applicabile retroattivamente a un titolo esecutivo divenuto irrevocabile prima della sua entrata in vigore; e la violazione degli artt. 147 c.p. e 684 c.p.p. in tema di differimento facoltativo per grave infermità, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato la documentazione sanitaria relativa al tumore.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Richiamando i principi elaborati da Corte cost. n. 32/2020 sull’irretroattività delle modifiche che trasformano in senso peggiorativo la natura della pena, la Corte ha riconosciuto che, in via generale, tali principi si estendono anche alle norme sul differimento a tutela dei minori. Nel caso concreto, tuttavia, l’esito non cambia: anche applicando il regime previgente, l’accertata inidoneità del domicilio indicato (un immobile abusivo con demolizione sospesa solo in via cautelare) avrebbe comunque escluso la detenzione domiciliare “umanitaria”, dirottando la condannata verso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), come di fatto avvenuto. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente sulla gestibilità delle cure chemioterapiche tramite traduzione ospedaliera e sull’elevatissima pericolosità sociale della condannata, desunta da una lunga storia di reati commessi anche in stato di gravidanza.
Anche nel regime previgente più favorevole, l’accertata inidoneità del domicilio indicato dalla condannata preclude la detenzione domiciliare “umanitaria” ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., dovendosi fare ricorso, in presenza di pericolo di recidiva o di fuga, alla detenzione domiciliare speciale da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
L’esito
Ricorso rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia è utile per la prassi penitenziaria: conferma che l’idoneità del domicilio resta un requisito imprescindibile per accedere alla detenzione domiciliare “umanitaria” anche a favore di madri di infanti, e che l’elevata pericolosità sociale della condannata può giustificare il collocamento in ICAM anche a fronte di gravi condizioni di salute, purché le cure necessarie risultino concretamente gestibili tramite il sistema sanitario penitenziario.