Sequestro probatorio e irrilevanza dei vizi della perquisizione (Cass. pen. Sez. II n. 34267 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro quando vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti: il potere di sequestro, riferendosi a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con cui sono state reperite, ma è condizionato unicamente dall’acquisibilità del bene e dall’insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame del sequestro solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione della misura sulla sua posizione, requisito necessario per l’ammissibilità di ogni impugnazione. In materia di sequestro preventivo e probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
A seguito della segnalazione di una tentata rapina, i Carabinieri fermavano un’autovettura condotta dall’indagato, ritenuta utilizzata per commettere il reato. Il pubblico ministero convalidava la perquisizione e il sequestro eseguiti nell’occasione. Il difensore dell’indagato proponeva istanza di riesame avverso il decreto di convalida, rigettata dal Tribunale di Enna con ordinanza del 30 aprile 2026.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della perquisizione e del sequestro per mancato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore e lamentando la violazione dei presupposti di legge, con particolare riferimento all’autovettura sequestrata e agli indumenti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i due motivi. Quanto al primo, rileva che, secondo la documentazione prodotta, prima del sequestro eseguito a carico dell’indagato alle ore 18:17 gli erano stati dati gli avvisi di rito alle ore 17:42. Il sequestro delle ore 15:30 non era stato eseguito nei confronti del ricorrente, ma solo nei confronti del coindagato, e l’autovettura non era di sua proprietà, essendo stata semplicemente noleggiata: non si configura quindi alcun interesse concreto e attuale alla restituzione del bene.
Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, requisito necessario per l’ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese). L’interesse manifestato in ricorso era quello di non incorrere in un inadempimento contrattuale per la mancata restituzione del bene: interesse non tutelabile in quella sede e, peraltro, non addebitabile al ricorrente in ragione del provvedimento di sequestro intervenuto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti. Il potere di sequestro, riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e all’insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, La Cognata; Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis).
La Corte osserva inoltre che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
Nel merito, non risulta la denunziata violazione di legge: il Tribunale ha evidenziato che l’autovettura presentava segni dai quali evincere che era la stessa utilizzata per una precedente tentata rapina presso il medesimo ufficio postale e che gli occupanti avevano tentato di darsi alla fuga. I motivi relativi al periculum e alla mancanza di motivazione sugli indumenti in sequestro non erano stati proposti in sede di riesame, con conseguente inammissibilità. Quanto all’autovettura, la Corte richiama il principio secondo cui ai fini del sequestro occorre che la res, ove lasciata nella disponibilità del condannato, possa costituire un incentivo a commettere ulteriori reati (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna). Il Tribunale ha quindi ravvisato un nesso strumentale rivelatore della possibilità futura del ripetersi di un’attività punibile.
Nota della Redazione
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