Atto di appello via PEC inammissibile fuori dei casi di deposito analogico (Cass. pen. Sez. II n. 34268 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 10 gennaio 2025, per il deposito dell’atto di appello vige l’obbligo del deposito telematico esclusivo ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo la circostanza che l’impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente. La possibilità di deposito mediante posta elettronica certificata, pur prevista dall’art. 3, comma 9, del d.m. n. 217 del 29.12.2023 come modificato dal d.m. n. 206 del 27.12.2024, opera nei soli casi in cui la normativa consente ancora la modalità di deposito analogica in alternativa a quella telematica. Ne deriva che l’atto di appello depositato via PEC è inammissibile, restando salva la sola ipotesi di impossibilità tecnica riconducibile alla sfera applicativa dell’art. 175-bis cod. proc. pen., il cui accertamento va concretamente dedotto e provato.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse del ricorrente, in quanto trasmesso a mezzo PEC e non depositato nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Avverso tale pronuncia il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 582, 591, comma 1, lett. c), 111-bis e 175-bis cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. La difesa sostiene di aver documentato, mediante schermata del Portale dei Servizi Telematici, un malfunzionamento del sistema che non consentiva l’individuazione dell’ufficio giudiziario competente, rendendo impossibile il perfezionamento del deposito nei termini; il ricorso alla PEC sarebbe stato quindi l’unico strumento idoneo a garantire l’esercizio tempestivo del diritto di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito, con le modalità previste dall’art. 111-bis, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la stessa norma prevede che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, quanto ai difensori, mediante il Portale deposito atti penali.

Il Collegio richiama il principio affermato da Sez. VI n. 5252 del 08.01.2026, secondo cui, fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che rilevi la circostanza che l’impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente; la riforma delle modalità di deposito, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue infatti un interesse di rilievo pubblicistico prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.

Tale disciplina è applicabile all’atto in esame, proposto in epoca successiva al 10 gennaio 2025, data individuata dall’art. 3 del d.m. n. 217 del 29.12.2023, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.m. n. 206 del 27.12.2024, quale decorrenza dell’obbligo di deposito telematico esclusivo in tutti gli uffici giudiziari indicati, tra i quali il Tribunale ordinario.

La Corte precisa poi la portata dell’art. 3, comma 9: la norma consente ai difensori il deposito mediante PEC, come disciplinato dall’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, ma solo per gli atti per i quali, secondo le scansioni cronologiche previste, sia ancora ammessa la modalità di deposito analogico in alternativa a quella telematica. Tale alternativa non sussiste, dal 10 gennaio 2025, per il deposito dell’atto di appello, per il quale vige l’obbligo del deposito telematico esclusivo.

Ne consegue che il deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, integra la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *