Serra solare mai assentita e priva di CILA: legittima la demolizione (TAR Toscana n. 1589 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA che contempli la realizzazione di una serra solare cessa di produrre effetti alla scadenza del termine di validità e non può essere invocata a copertura di un manufatto realizzato successivamente, tanto più quando la relazione di asseverazione della variante finale attesti che l’opera non è stata eseguita. Il manufatto che, per consistenza e modalità di installazione, integra una tettoia è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria e richiede la presentazione della CILA. In difetto di tale comunicazione e in presenza di difformità dal regolamento edilizio, l’art. 201, comma 1, L.R. Toscana n. 65/2014 impone l’adozione dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, con esito vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel 2014 una SCIA per la ristrutturazione di due unità immobiliari, con variante finale depositata il 28 gennaio 2017. Il progetto contemplava una serra solare a struttura smontabile in alluminio e vetro. Nella relazione di asseverazione della variante finale il tecnico dava atto che la serra non era stata realizzata.

A seguito di segnalazione di un vicino, nel gennaio 2021 la Polizia municipale accertava la presenza, sulla terrazza del primo piano, di una struttura metallica con copertura a lamelle chiudibili, priva di vetri. Il Comune di Firenze, con ordinanza n. 254 del 15 giugno 2021, ingiungeva la demolizione e il ripristino ai sensi dell’art. 201, comma 1, L.R. n. 65/2014, ravvisando la mancanza di CILA e il contrasto con gli artt. 66 e 72 del regolamento edilizio. Il ricorrente impugnava il provvedimento, sostenendo la natura di serra solare e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene infondate. Anzitutto esclude che il manufatto sia assentito dalla SCIA del 2014: tale segnalazione cessava di avere efficacia il 28 gennaio 2017 e, nella relazione di asseverazione della variante finale depositata in pari data, il tecnico dichiarava che la serra non era stata realizzata. Il ricorrente contesta le risultanze della propria documentazione senza offrire alcun principio di prova del montaggio occasionale in epoca antecedente alla scadenza.

Quanto alla consistenza del manufatto, la copertura a lamelle non retraibile, poggiante su pilastri stabilmente ancorati e con apertura su tre lati, integra una tettoia, come del resto ritenuto da Consiglio di Stato, IV, 22 ottobre 2025 n. 8199. Irrileva la temperatura rilevata all’interno.

L’intervento rientra poi tra i casi di manutenzione straordinaria ex art. 135, comma 2, lettera b), L.R. n. 65/2014 e art. 3 d.P.R. n. 380/2001, modificando la superficie dell’unità immobiliare ma non volumetria, sagoma e destinazione d’uso. Il combinato disposto con l’art. 136, comma 2, lettera a), L.R. n. 65/2014 richiede la CILA, che il ricorrente non ha presentato. L’art. 201, comma 1, L.R. n. 65/2014 assoggetta a demolizione tutti gli interventi dell’art. 136 eseguiti in difformità dai regolamenti edilizi.

La motivazione comunale è corretta e idonea. La copertura, per dimensioni e per la presenza di fitti pilastri metallici di rilevante diametro, altera l’armonia costruttiva della facciata, in violazione dell’art. 66 del regolamento edilizio, e si pone in rotta con il contesto. Quanto all’art. 72, il pergolato/brise-soleil è ammesso a condizione che gli elementi formino superfici discontinue; nel caso di specie gli elementi erano chiudibili a formare uno schermo continuo e impermeabile. L’ordinanza di riduzione in pristino è dunque legittima e vincolata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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