Risarcimento del danno da interesse legittimo: tardività e assenza di illecito dell’amministrazione (TAR Puglia, Sez. Un. n. 373 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, proposta ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni che decorre dalla conoscenza del provvedimento lesivo, quando il danno deriva direttamente da quest’ultimo. La domanda risarcitoria proposta oltre tale termine è inammissibile per tardività. L’azione di annullamento proposta in via subordinata ed eventuale non fa venire meno la natura risarcitoria della domanda, né consente di applicare il rimedio di cui all’art. 41, comma 5, c.p.a., riferito esclusivamente al caso di residenza all’estero delle parti; parimenti non è invocabile l’art. 37 c.p.a. per l’errore scusabile, non potendo l’emergenza pandemica da Covid-19 costituire, da sola, circostanza idonea a giustificare una notificazione avvenuta oltre otto mesi dopo la comunicazione del provvedimento. Nel merito, la condanna del legale rappresentante per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1, R.D. n. 267/1942 configura un grave illecito professionale con conseguenze espulsive automatiche, legittimando l’esclusione del soggetto dalla procedura di finanziamento. L’omessa dichiarazione dei precedenti penali, a fronte di una dichiarazione sostitutiva che ne attesti espressamente l’assenza, integra un’ipotesi di grave illecito professionale rilevante ai fini della valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura per l’accesso agli incentivi previsti dal PSR Puglia 2014-2020, Misura 4.1, presentando domanda per l’impianto di nuovi vigneti di uva da tavola e l’acquisto di macchinari agricoli. Nel corso dell’istruttoria emergeva che il legale rappresentante della società aveva riportato condanne penali, divenute irrevocabili, per omesso versamento di ritenute previdenziali e per bancarotta fraudolenta; l’Amministrazione regionale dichiarava pertanto la non ammissibilità della domanda. Rigettata l’istanza di riesame, la società proponeva ricorso chiedendo il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo, previo accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa. La Regione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La domanda, di natura squisitamente risarcitoria, è stata notificata a distanza di oltre otto mesi dalla comunicazione del provvedimento di non ammissibilità, ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a. per la domanda di risarcimento, e oltre il termine di 60 giorni per l’azione di annullamento. L’azione impugnatoria, formulata solo in via subordinata ed eventuale, non muta la natura della domanda. Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 41, comma 5, c.p.a., riferito alle sole parti residenti all’estero, rilevando l’irrilevanza della circostanza che il rappresentante della società si fosse trovato in Marocco nel periodo indicato. Ha inoltre escluso l’operatività dell’art. 37 c.p.a., non potendo l’emergenza pandemica da Covid-19 giustificare da sola una notificazione tardiva di otto mesi.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso comunque infondato. Quanto alla condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’esclusione è prevista dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 38, comma 4, della Direttiva 2014/23, non avendo la società fornito prova di aver ottemperato ai propri obblighi contributivi. La ricorrente aveva inoltre omesso di dichiarare i precedenti penali del proprio legale rappresentante nel Modello 2 allegato alla domanda, dichiarando espressamente l’assenza di condanne; tale omessa dichiarazione, secondo la giurisprudenza costante richiamata dal Collegio, integra un grave illecito professionale la cui valutazione, in termini di influenza sulle decisioni dell’Amministrazione, non è stata oggetto di tempestiva impugnazione da parte della società.
Con riguardo alla condanna per bancarotta fraudolenta, il Collegio ha richiamato le Linee-guida ANAC n. 6, approvate con deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017, secondo cui i reati fallimentari, tra cui la bancarotta fraudolenta, rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 quali illeciti professionali gravi con conseguenze espulsive automatiche.
La Corte ha infine rilevato l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per configurare una condotta illecita dell’Amministrazione: l’eventuale inserimento in graduatoria avrebbe consentito solo l’ammissione alla successiva fase istruttoria e non l’accesso automatico al beneficio economico. La scelta della società di realizzare comunque l’investimento con risorse proprie è ricaduta nella propria sfera valutativa imprenditoriale, senza che i relativi effetti potessero essere imputati all’Amministrazione regionale.
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Nota della Redazione
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