Legittimazione passiva del proprietario del fondo servente nell’azione a tutela della servitù (Cass. civ. Sez. II n. 11601 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di merito di interpretare la domanda e qualificare giuridicamente i fatti allegati incontra un limite nell’oggetto della contestazione, all’interno del quale la decisione deve essere mantenuta, anche in appello, senza introdurre un nuovo tema di indagine. Il giudice non può pertanto riconoscere una servitù di veduta o di luce e aria se la parte ha prospettato un diverso diritto di servitù di passaggio, poiché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nella confessoria servitutis la legittimazione passiva spetta in primo luogo a chi, contestando l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di diritto reale o possessore); gli autori materiali della lesione possono essere chiamati in giudizio solo se la loro condotta si ponga in concorso con quella di uno dei predetti soggetti o implichi contestazione della servitù.
Il Fatto
La proprietaria di un locale seminterrato, comunicante mediante una porta con un locale disimpegno dal quale si accede alla via pubblica, convenne in giudizio i titolari del fondo confinante, assumendo che costoro avessero eretto un muro occludendo la porta di accesso al disimpegno. Chiese l’accertamento dell’illegittimità dell’opera, la determinazione delle modalità di abbattimento, l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori e la condanna al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell’accesso.
I convenuti eccepirono il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il vano disimpegno fosse di proprietà di un terzo, e la carenza di interesse in capo all’attrice, che aveva essa stessa murato la porta dall’interno in passato, con conseguente prescrizione per non uso del diritto di servitù. Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione, ordinò la demolizione del muro, qualificando l’azione come esperita ex art. 2058 cod. civ. e ravvisando una servitù di veduta a favore dell’immobile dell’appellante. I soccombenti ricorsero per cassazione.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1172, 1173, 1079 e 2058 cod. civ. per non avere la Corte territoriale esaminato la questione della titolarità del diritto di proprietà sul locale cui l’attrice intendeva accedere; con il secondo motivo prospettano la violazione degli artt. 900, 907, 1027, 1073 e 1074 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte qualificato l’azione in modo difforme dalle conclusioni di primo grado.
La Suprema Corte ritiene fondati il primo motivo e il secondo profilo del secondo, trattandosi di censure connesse. La Corte d’appello ha riconosciuto una servitù di veduta a favore dell’immobile dell’attrice, consistente nello sfruttare la porta per dare luce e aria al locale, sebbene parte attrice avesse prospettato il diverso diritto di servitù di passaggio attraverso il locale disimpegno, esercitato per mezzo della porta poi occlusa.
In disparte la sovrapposizione tra servitù di veduta e servitù di luce e aria, la decisione non è conforme al principio secondo cui il potere-dovere del giudice di merito di interpretare la domanda incontra un limite nell’oggetto della contestazione, cosicché il giudice non può esorbitare dalle richieste delle parti né introdurre un nuovo tema di indagine, come affermato da Cass. Sez. 2, n. 3366 del 20/02/2004. La doglianza è pertanto fondata.
La Corte aggiunge che, pur riconoscendo la sussistenza di una servitù a carico del disimpegno, la Corte territoriale non ha accertato la titolarità del diritto di proprietà dell’immobile asseritamente servente in capo ai convenuti. Nella confessoria servitutis la legittimazione passiva spetta in primo luogo a chi, oltre a contestare l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente, potendo solo nei confronti di tali soggetti farsi valere il giudicato di accertamento, contenente anche l’ordine di astensione da turbative o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione possono essere chiamati in giudizio ex art. 1079 cod. civ. solo se la loro condotta si ponga in concorso con quella di uno dei predetti soggetti o implichi contestazione della servitù, ferma restando l’esperibilità nei loro confronti delle azioni ex artt. 2043 e 2058 cod. civ., come chiarito da Cass. Sez. 6-2, n. 1332 del 22/01/2014.
Deriva da tali fondamenti l’assorbimento dei restanti profili del secondo motivo e del terzo motivo, con cui i ricorrenti avevano denunciato la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte riconosciuto che la porta era murata da tempo senza accertare l’estinzione della servitù ex artt. 1073 e 1074 cod. civ. eccepita dai convenuti. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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