Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 25380 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge, solleciti una ricostruzione alternativa dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile, perché l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono riservati al giudice del merito. La presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1693 cod. civ. non esonera il giudice di legittimità dal controllo di legalità, ma non consente di sostituire la valutazione delle prove già compiuta. Il verbale di accertamento dei pubblici ufficiali non ha fede privilegiata per i giudizi valutativi e per le percezioni sensoriali di accadimenti repentini, mentre la prova dei fatti visivamente constatati nella fase statica dell’incidente può essere liberamente apprezzata.
Il Fatto
La società committente acquistava un macchinario tipografico affidandone il trasporto a una società di trasporti. Nel corso del tragitto l’autoarticolato, condotto da un dipendente della vettore, si ribaltava e il carico subiva danni. La committente conveniva in giudizio la società vettore, il conducente e la compagnia assicurativa per il risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e rigettava la manleva verso il subvettore. La Corte di appello di Caltanissetta rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando la decisione. La società vettore proponeva allora ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via pregiudiziale l’eccezione di tardività del ricorso, osservando che il giudizio, incardinato nel 2005, era soggetto al termine lungo annuale: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 18 dicembre 2020 e il ricorso era stato notificato il 18 gennaio 2022.
Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione sull’ancoraggio del carico, ma in realtà propone una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte territoriale non è incorsa nel vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: ha escluso la responsabilità del subvettore e ha collocato il danneggiamento nella fase successiva, quando il semirimorchio era agganciato al trattore della vettore.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte d’appello si è attenuta al principio secondo cui il verbale dei Carabinieri non attribuisce fede privilegiata ai giudizi valutativi né alle percezioni relative a fatti svoltisi repentinamente, come rilevato nella fase statica dell’incidente al momento dell’intervento.
Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente rinvia genericamente ad atti processuali senza riprodurne il contenuto, omettendo di dimostrare il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul quantum.
Il quarto motivo è anch’esso inammissibile. La censura sulla prova e sul prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie tende a suscitare un nuovo giudizio di merito: l’accertamento dei fatti e la scelta delle prove sono attività riservate al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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