Servitù di passaggio: apparenza richiede opere destinate al transito (Cass. civ. Sez. II n. 9450 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’apparenza della servitù di passaggio, necessario ai fini dell’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, consiste nella presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio del diritto e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente. Non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei: occorre un quid pluris che dimostri la specifica destinazione del tracciato a dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente. L’esistenza di uno stradello sul terreno confinante e lo “sbarco” di una via pubblica sul cortile presunto servente non sono di per sé indicativi del diritto di passaggio, ben potendo costituire soltanto l’accesso al mappale. Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, la mancata contestazione di una di esse rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative alle altre.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla domanda con cui gli attori chiedevano l’accertamento di un diritto di servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti e la condanna di questi ultimi a rimuovere gli ostacoli frapposti al suo esercizio. I convenuti invocavano in via principale l’insussistenza di pesi o vincoli sul proprio fondo e, in subordine, l’estinzione della servitù per non uso o la liquidazione dell’indennità ex art. 1053 c.c.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale, accertando l’esistenza del diritto di servitù. La Corte d’Appello rigettava il gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, riduceva la compensazione delle spese a un terzo, condannando gli appellanti principali al pagamento della restante parte. Avverso tale decisione i soccombenti propongono ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1061 c.c., per avere la Corte distrettuale ravvisato il requisito dell’apparenza senza indicare quali fossero le opere poste a servizio del diritto di passaggio. La censura è accolta. Il giudice di merito aveva fondato l’apparenza sulla presenza di una strada interpoderale, sullo “sbarco” di una via pubblica sul cortile e sull’esistenza di uno stradello storicamente utilizzato, ritenendo irrilevante l’assenza di opere apparenti sul mappale gravato.

La Corte di legittimità richiama il principio già espresso in tema di apparenza delle servitù di passaggio, secondo cui occorrono segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio del diritto e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso sul fondo servente, così da escludere che si tratti di attività compiuta in via precaria. Per l’acquisto della servitù di passaggio non basta l’esistenza di una strada o di un percorso idonei: è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, occorrendo un quid pluris che ne dimostri la specifica destinazione.

Ne deriva che l’esistenza di uno stradello sul terreno confinante a quello presunto servente non è di per sé indicativa del diritto di passaggio, come non lo è il fatto che sul cortile “sbarchi” una via pubblica, ben potendo quest’ultima costituire soltanto l’accesso al mappale. I due tracciati viari non sono quindi sufficienti ai fini dell’apparenza, dovendosi individuare eventuali altre opere asservite al transito o altri elementi idonei a indicare con certezza che il percorso ipotizzato sia stato creato proprio per assicurare l’accesso al fondo preteso dominante.

Il quarto motivo, relativo all’estinzione per non uso, è dichiarato inammissibile: la decisione impugnata si fonda su due rationes autonome — la tardività dell’eccezione e la sua mancata riproposizione in appello — e la censura attinge solo la prima. Il quinto motivo, sull’onere probatorio del titolo di proprietà, è rigettato, poiché ambedue le parti traggono il proprio titolo da un comune dante causa e la prova non soggiace ai requisiti dell’art. 948 c.c. Il secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

La sentenza è quindi cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità: il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova complessiva disamina del fatto, individuando le eventuali opere apparenti e verificando i requisiti della costituzione del diritto di transito per destinazione del padre di famiglia, tra cui l’unicità del fondo e la sua appartenenza a un unico comune dante causa all’atto della divisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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