Inammissibile il ricorso che non censura la ratio sul nesso di causa (Cass. civ. Sez. III n. 25371 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, deducendo l’inadempimento contrattuale e il conseguente pregiudizio, contesti soltanto l’insufficienza della prova del danno senza censurare la ratio decidendi fondata sull’assenza del nesso di causa tra la condotta e il pregiudizio è inammissibile per difetto di specificità. Il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1218 e 1226 cod. civ. non possono essere dedotti in modo che non incida sulla ragione effettiva del rigetto. Il ricorso incidentale che contesti un mero accertamento di inadempimento privo di conseguenze risarcitorie resta assorbito per difetto di interesse.

Il Fatto

Un garante di una società aveva concluso una transazione con una banca, che si era impegnata a cancellare entro trenta giorni i pignoramenti già trascritti sui suoi immobili e a rinunciare ai giudizi esecutivi. Secondo il ricorrente, la banca avrebbe adempiuto con notevole ritardo e, per effetto del pignoramento, le società di cui era agente o mandatario avevano revocato l’incarico, con un danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in oltre due milioni e mezzo di euro.

Il Tribunale aveva escluso l’inadempimento. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva accertato l’inadempimento della banca ma aveva negato la prova del danno e del collegamento causale, reputando irrilevanti le prove testimoniali richieste. Contro questa decisione il ricorrente principale ha proposto due motivi e la banca un ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo prospetta la violazione degli artt. 1218 e 1226 cod. civ., sostenendo che il danno poteva essere provato anche per presunzioni, sulla base della relazione medica, della consulenza di parte sui fatturati, del carteggio con la società preponente e del rifiuto del credito bancario. Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 244 e 345 cod. proc. civ., per la mancata ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica.

La Corte ritiene i due motivi logicamente connessi e li dichiara inammissibili. Essi non colgono la ratio della decisione impugnata, che ha escluso non solo la prova della conseguenza dannosa, ma anche quella del nesso di causa tra l’omissione della banca e il danno. I giudici di appello avevano rilevato che dalla documentazione in atti non emergeva alcun concreto collegamento tra il recesso della società preponente dal mandato di agenzia, avvenuto prima della raccomandata con cui era stata respinta la richiesta di chiarimenti, e i fatti di causa.

Il ricorrente, quindi, propone una questione di prova della conseguenza dannosa, che è questione diversa da quella che ha giustificato il rigetto: la mancata dimostrazione del legame eziologico. La censura non investe il punto decisivo e si risolve in un profilo inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale, la banca contesta l’accertamento di inadempimento, invocando gli artt. 1176, 1218, 1362 e 1367 cod. civ. e sostenendo che l’obbligo di cancellare i pignoramenti presupponeva l’estinzione del procedimento esecutivo, attività riservata al giudice, con conseguente impossibilità originaria della prestazione. Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale: la banca non ha interesse a contestare un mero inadempimento che non è fonte di responsabilità verso la controparte e che, fuori da quel rapporto, non produce effetti pregiudizievoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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