Inammissibile la censura di violazione dell’art. 2103 c.c. che investe la valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12519 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge coincide con l’errore di interpretazione della norma o con la sua falsa applicazione a una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa è invece esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, censurabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione. La censura che, pur denunciando formalmente la violazione degli artt. 2103 e 2095 c.c., si sostanzi nella richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio è inammissibile, a maggior ragione in caso di impugnativa di pronuncia cosiddetta doppia conforme, non potendo il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. essere dedotto avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado fondata sulle medesime ragioni di fatto.
Il Fatto
Un dipendente di un istituto di credito proponeva domanda giudiziale per ottenere l’accertamento del diritto all’inquadramento nel superiore livello di Quadro e la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello, pronunciando in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado. La Corte territoriale riteneva che le mansioni descritte nel ricorso introduttivo non integrassero i requisiti di “elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni” richiesti dal contratto collettivo per l’inquadramento nella categoria dei Quadri, e che le risultanze probatorie confermassero lo svolgimento di attività per lo più standardizzate e routinarie.
Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di due motivi, deducendo l’erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali relative alla classificazione del personale e l’illegittima condanna al pagamento delle spese di lite in ragione del rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice d’appello. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i profili di doglianza, rilevando in primo luogo che il primo motivo era inammissibile in quanto si sostanziava, anche laddove denunciava la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale. Il ricorrente, attraverso il richiamo al contenuto del ricorso introduttivo e alle deposizioni testimoniali, non poneva un profilo di interpretazione delle disposizioni negoziali, ma investiva la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, chiedendo una rivisitazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne fosse onerata, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte. Nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto l’onere probatorio gravante sul lavoratore, senza alcun sovvertimento.
Quanto al riferimento al vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che, per i giudizi di appello instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 134/2012, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia doppia conforme basata sulle medesime ragioni di fatto. In tali casi, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono diverse, e nulla di ciò era stato specificato nella censura.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la disposizione processuale che consente al giudice di condannare alle spese la parte vittoriosa in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa non trova applicazione nella specie, atteso che la domanda del lavoratore era stata integralmente rigettata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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