Silenzio della stazione appaltante sull’aggiudicazione del concorso di progettazione (TAR Sicilia n. 529 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, a prescindere dall’iniziativa d’ufficio o di parte (art. 2, comma 1, l. n. 241/1990; art. 2, comma 1, l.r. n. 7/2019). Nel contesto dei contratti pubblici, la stazione appaltante che, definita la graduatoria di un concorso di progettazione, ometta di adottare e pubblicare il provvedimento di aggiudicazione e di proclamazione del vincitore realizza un’inerzia illegittima. L’operatore economico primo classificato può agire avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere nel termine fissato dal giudice. Il mancato rispetto del termine è sanzionato dall’ordinamento con strumenti concorrenti, tra cui l’azione risarcitoria e la responsabilità del dipendente.

Il Fatto

I ricorrenti, componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti, hanno partecipato a un avviso pubblico indetto da un Comune per un concorso di progettazione destinato alla rigenerazione urbana di un asse viario e alla rifunzionalizzazione della torre civica. Il raggruppamento è risultato primo classificato nella graduatoria definitiva, approvata con determina del 31.12.2024.

Dopo l’approvazione della graduatoria, l’amministrazione è rimasta inerte: non ha adottato la determina di proclamazione dei vincitori né ha affidato l’incarico. I ricorrenti hanno inviato nel settembre 2025 un atto di diffida a provvedere, rimasto senza riscontro. Hanno quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal principio generale secondo cui l’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sia che il procedimento sia avviato d’ufficio sia su istanza di parte. Il mancato rispetto del termine genera una situazione di inerzia che l’ordinamento non tollera, appresta molteplici rimedi: l’azione contro il silenzio, l’azione risarcitoria e la responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare del dipendente, con refluenze sulla retribuzione di risultato.

Nel particolare ambito dei contratti pubblici, il Collegio richiama il principio per cui, di fronte a un’amministrazione che si sottrae alla stipula del contratto, l’operatore economico può svincolarsi dall’offerta oppure proporre azione avverso il silenzio (Cons. St., sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991).

La vicenda riguarda un concorso di progettazione finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, disciplinato dall’art. 154, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis essendo il bando pubblicato il 17.2.2023, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. Il bando prevedeva l’articolazione in due gradi, la redazione di una proposta di aggiudicazione, l’obbligo per il vincitore di completare gli elaborati entro 60 giorni dalla proclamazione e l’affidamento delle fasi successive mediante procedura negoziata.

I ricorrenti sono risultati primi sia nella proposta di aggiudicazione sia nella graduatoria definitiva. Manca tuttavia il provvedimento di aggiudicazione, da cui decorre il termine per lo sviluppo degli elaborati. Il Collegio valorizza la diffida del settembre 2025, rimasta senza riscontro, e rileva che l’inerzia è proseguita anche dopo la proposizione del ricorso.

Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità dell’inerzia e condanna l’amministrazione a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, i ricorrenti potranno chiedere la nomina di un commissario ad acta (art. 117, comma 3, c.p.a.), con compenso a carico dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore antistatario; la sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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