Revoca del nulla osta e permesso di soggiorno: l’omessa impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso (TAR Lazio n. 869 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, conv. nella l. n. 122/2022, configura una revoca sanzionatoria espressione di un potere sostanzialmente vincolato, non già una forma di autotutela discrezionale. Tale revoca costituisce atto presupposto autonomamente lesivo e direttamente impugnabile. Il successivo diniego del permesso di soggiorno, motivato per relationem alla suddetta revoca ormai inoppugnabile, non può essere autonomamente censurato dal lavoratore straniero che abbia omesso di impugnare tempestivamente il provvedimento di revoca, non potendo l’amministrazione disattenderne la validità ed efficacia.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando un contratto di soggiorno e la relativa modulistica. L’Amministrazione rigettava l’istanza con nota del 16 gennaio 2026, rilevando che il contratto e il modulo risultavano privi di validità a seguito della revoca del sottostante nulla osta al lavoro, disposta con decreto del 29 maggio 2024 per incapacità economica del datore di lavoro. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, lamentando la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998, deducendo l’illegittimità dell’automatismo ostativo derivante dalla revoca e la mancata valutazione in concreto del proprio percorso di integrazione lavorativa e sociale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato notificato e depositato nei termini, ma ha evidenziato come la questione centrale riguardasse la mancata impugnazione del decreto di revoca del nulla osta del 29 maggio 2024. Tale atto, infatti, costituiva il presupposto autonomamente lesivo del successivo diniego, essendo quest’ultimo motivato per relationem alla revoca medesima. La validità e l’efficacia del nulla osta condizionano la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22, d.lgs. n. 286/1998.
Con ordinanza del 28 maggio 2026, il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della manifesta inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto presupposto. Parte ricorrente ha tuttavia insistito sulla possibilità di censurare l’automatismo ostativo applicato dall’Amministrazione, che avrebbe dovuto condurre un’autonoma istruttoria.
Il Tribunale ha disatteso tale tesi, richiamando la natura della revoca disposta in applicazione dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022. Tale disposizione configura un’ipotesi di revoca sanzionatoria conseguente al successivo accertamento negativo dei requisiti, che si presenta come potere sostanzialmente vincolato (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 3738 del 2026). In tal senso, la revoca non costituisce una forma di autotutela discrezionale, ma espressione del potere di controllo dei requisiti indispensabili per l’ottenimento del provvedimento ampliativo.
Il Collegio ha precisato che accordare incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia a un cittadino extracomunitario entrato senza i presupposti, grazie a una procedura che posticipa le verifiche, comporterebbe lo scavalcamento del sistema dei flussi programmati d’ingresso e si presterebbe a facili elusioni normative (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, n. 11811 del 2026; ivi sez. I, n. 346 del 2026; ivi sez. I-ter, n. 4068 del 2026; ivi sez. I-ter, n. 2147 del 2026).
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa impugnazione dell’atto presupposto autonomamente lesivo e direttamente impugnabile, non avendo parte ricorrente neppure dimostrato l’esistenza, alla data del diniego, di una situazione lavorativa o familiare meritevole di tutela. Le spese sono state compensate in ragione dei giusti motivi evidenziati.
Nota della Redazione
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